Con la pronuncia in oggetto la Cassazione si sofferma sul regime dell’IVA in caso di rivalsa da parte della società scissa per le anticipazioni versate a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute dalla società beneficiaria in dipendenza di rapporti contrattuali trasferiti a quest’ultima – in quanto parte del patrimonio assegnato – per effetto della scissione parziale.
Nel farlo, la Cassazione esclude a monte che i rapporti tra la società madre e la società beneficiaria possano assimilarsi allo schema del mandato senza rappresentanza (art. 1705 cod. civ.), trattandosi di un effetto legale della scissione parziale che non richiede una specifica pattuizione tra le parti.
Da tale esclusione, che qualifica la responsabilità solidale in ragione di una forma particolare di accollo ex lege, ne consegue che il rimborso dell’anticipazione fruisce dell’esenzione da IVA ex art. 15, comma 1, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, secondo cui non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.