Con Avviso pubblicato sul proprio sito internet, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha ricordato il termine del 1° ottobre 2022 relativo alla conclusione del periodo transitorio concernente il limite di competenza temporale.
Con le modifiche dell’agosto 2020 alla Sezione I, Paragrafo 4, delle Disposizioni Banca d’Italia sulla Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario Finanziario), è stato esclusa la possibilità di sottoporre ricorsi all’ABF relativi a contestazioni su operazioni o comportamenti anteriori al 6° anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
In via transitoria, è stato previsto che tale limite entrasse in vigore a partire dal 1° ottobre 2022.
Per il periodo antecedente, il limite di competenza temporale ABF è quello originario relativo al fatto che le operazioni o comportamenti oggetto di contestazione fossero non anteriori al 1° gennaio 2009.
Dal 1° ottobre, quindi, non potranno essere proposti ricorsi all’ABF su questioni concernenti operazioni o comportamenti anteriori di sei anni la proposizione del ricorso.