Nel pomeriggio di ieri è stato sottoscritto il nuovo accordo relativo alle “Nuove misure per il credito alle PMI”. A firmare l’accordo l’ABI, il Ministro Corrado Passera, il Vice Ministro Vittorio Grilli, e le altre associazioni d’impresa, fra cui l’Alleanza Cooperative Italiane, Assoconfidi, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, e Rete Imprese Italia.
Il nuovo accordo prevede tre tipi di interventi.
Innanzitutto è stata prevista la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”.
Tale intervento riguarda solo le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall’Avviso comune del 3 agosto 2009, e che non siano scadute da oltre 90 giorni.
In secondo luogo, è stata prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, prorogando: fino a 270 giorni, le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili; fino a 120 giorni, le scadenze del credito agrario di conduzione.
Tale intervento riguarda i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione grazie all’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.
Infine sono state previste delle misure per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
In particolare, le banche si impegnano a concedere, alle imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Le misure previste nel nuovo accordo relativo alle “Nuove misure per il credito alle PMI” va in favore delle PMI operanti in Italia di tutti i settori così come individuate dalla normativa comunitaria, ovvero con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro. Le imprese devono, al momento della presentazione della domanda, essere “in bonis”, ossia non devono avere nei confronti dalla banca “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato nel 31 dicembre 2012. Fanno eccezione le domande di allungamento dei mutui che al 31 dicembre 2012 fossero ancora in sospensione, e che potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.
Le banche che intendono aderire al nuovo accordo sulle “Nuove misure per il credito alle PMI” lo devono comunicare all’ABI, impegnandosi successivamente a renderlo operativo entro 30 giorni.
Ricevuta la richiesta da parte di una PMI, le banche si impegnano a fornire un riscontro di norma entro 30 giorni. Nel caso l’impresa non abbia ritardati pagamenti, le domande per sospensione della rate di mutui, dei canoni di leasing e di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve per sostenere le esigenze di cassa si intendono ammesse dalla banca, salvo esplicito rifiuto.