L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato delle linee guida sulle pratiche di vigilanza per prevenire e individuare gli abusi di mercato nell’ambito del Regolamento sui cripto-asset (2023/114/UE – MICAR).
Per promuovere la fiducia nei mercati dei cripto-asset e garantirne l’integrità, il Titolo VI del MICAR stabilisce le regole per la prevenzione e il divieto degli abusi di mercato relativi alle transazioni in cripto-asset, e, in particolare:
- l’art. 92, par. 1 prevede che ogni persona che organizza o esegue professionalmente le transazioni in cripto-asset debba implementare disposizioni, sistemi e procedure efficaci per prevenire e rilevare gli abusi di mercato
- l’art. 92, par. 2 incarica ESMA di elaborare una bozza di RTS per specificare ulteriormente gli accordi, i sistemi e le procedure che le tali persone devono adottare, i modelli, nonché le procedure di coordinamento tra le autorità nazionali garanti della concorrenza per l’individuazione e l’applicazione degli abusi di mercato transfrontalieri
- l’art. 92, par. 3, incarica ESMA di emanare orientamenti sulle prassi di vigilanza tra le autorità nazionali competenti per prevenire e individuare gli abusi di mercato
Le 12 linee guida pubblicate da ESMA, destinate alle autorità nazionali competenti, includono quindi principi generali per una vigilanza efficace e pratiche specifiche per individuare e prevenire gli abusi di mercato nel settore degli asset cripto, considerando le caratteristiche uniche del trading di criptovalute, come la sua natura transfrontaliera e l’uso intensivo dei social media.
Le linee guida:
- definiscono i principi generali, in base ai quali l’attività di vigilanza deve essere basata sul rischio e proporzionata
- stabiliscono l‘obiettivo per le autorità nazionali garanti della concorrenza di costruire una cultura di vigilanza comune specifica per i cripto-asset, tramite un dialogo aperto con il settore e interazioni con altre autorità nazionali garanti della concorrenza.
Le linee guida saranno tradotte in tutte le lingue dell’UE e pubblicate sul sito web dell’ESMA e inizieranno ad essere applicate tre mesi dopo tale data; entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’UE, le autorità competenti a cui si applicano gli orientamenti devono comunicare all’ESMA se sono conformi, non sono conformi, ma intendono conformarsi, o non sono conformi e non intendono conformarsi agli orientamenti.