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Giurisprudenza

Abusiva concessione del credito: la Banca responsabile in solido con gli amministratori dell’impresa fallita

15 Giugno 2017

Giuseppe Amato, Avvocato, Amato Matera & Associati Studio legale, Brescia – Milano

Cassazione Civile, Sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983

Di cosa si parla in questo articolo

La Sentenza n.9983/2017 che qui si annota conferma la legittimazione del Curatore fallimentare ad agire, in virtù del combinato disposto dell’art.146 L. Fall. e dell’art.2393 c.c., anche nei confronti della Banca ‘ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale al danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della società predetta’.

Nel caso esaminato dalla Corte di legittimità, il Curatore del fallimento di una S.r.l. ha convenuto in giudizio due amministratori della stessa, succedutisi in tale carica, unitamente a tre Banche, chiedendone la condanna in solido al risarcimento (ex art.2393 c.c.) dei danni cagionati alla società dalle concorrenti condotte degli amministratori richiedenti e delle Banche concedenti il credito.

La Corte ha dunque ritenuto che l’azione esercitata fosse fondata sul concorso delle Banche nella responsabilità degli amministratori verso la società e per l’effetto ha ritenuto sussistere la legitimatio ad causam del Curatore del Fallimento (cassando la pronuncia della Corte di merito che invece aveva qualificato la domanda come azione volta a tutelare il singolo creditore e quindi escluso la legittimazione attiva)[1].

A tale conclusione, la Corte giunge muovendo da una importante premessa.

E’ errato sostenere (come invece fatto dalla Corte d’Appello per cui ‘l’erogazione del credito non poteva considerarsi come un’operazione in sé abusiva’) che l’attività di concessione dei finanziamenti non sia mai di per sé abusiva, posto che l’art.218 L.Fall. qualifica non soltanto come illecito civile, ma altresì come reato il fatto degli amministratori (dei direttori generali, liquidatori e, in generale, degli imprenditori esercenti un’attività commerciale) i quali, anche al di fuori dai casi di bancarotta, ricorrono o continuano a ricorrere al credito, dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza.

E’ indubbio, prosegue dunque la Suprema Corte, che ‘se il ricorso abusivo al credito va oltre i confini dell’accorta gestione imprenditoriale quanto all’amministratore della società finanziata, la stessa erogazione del credito, ove (come dedotto nella specie) sia stata accertata la perdita del capitale di quella società, integra un concorrente illecito della banca; la quale deve seguire i principi di sana e prudente gestione valutando (art. 5 del T.u.b.) il merito di credito in base a informazioni adeguate’.

È infatti tutt’altro che remota l’eventualità che gli effetti di una abusiva concessione di credito si riflettano in danno della stessa società artificiosamente tenuta in vita, in forma di aggravamento del suo dissesto, lievitazione del passivo fallimentare, preclusione di soluzioni concordate o altre misure salvifiche sull’impresa, posto che una condotta colpevole in tal senso ha altresì una valenza plurioffensiva, al punto che risulta disincentivata mediante possibili responsabilità penali[2] oltre a costituire ovviamente un illecito civile.[3]

Il pregiudizio arrecato dalla concessione del credito da parte di un finanziatore non si può infatti escludere a priori là dove si consideri che le Banche sono tenute ad operare seguendo la regola di diligenza del bonus argentarius,[4] ciòè che devono operare con la diligenza tipica dell’imprenditore bancario, connotata da professionalità ed elevata specializzazione della funzione svolta.[5]

In particolare, in conformità con quanto stabilito dalle direttive della Banca d’Italia e, nello specifico, dalle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi (Circolare n.229 del 21/04/1999 e successivi aggiornamenti), tutte le Banche sono tenute ad effettuare un’attività istruttoria preliminare alla concessione del finanziamento, che consiste nell’acquisizione di tutta la documentazione necessaria ad effettuare un’adeguata valutazione del merito creditizio, sia sotto il profilo patrimoniale che reddituale, in modo da giungere ad una corretta determinazione del rischio assunto.[6]

Se quindi l’attività di erogazione del credito può effettivamente essere abusiva,[7] così come l’attività di ricorso abusivo al credito può essere considerata quale fonte di responsabilità per gli amministratori (ai sensi dell’art.218 L.Fall.) ove si sia spinta oltre i confini dell’accorta gestione imprenditoriale, ebbene nello stesso modo anche l’erogazione del credito da parte delle Banche può integrare un illecito concorrente delle stesse, trattandosi di condotta dotata di estrinseca efficacia causale ed integrante un danno per la società in sé, oltre che per i creditori anteriori.

Ne consegue, conclude la Corte di Cassazione, l’insorgere dell’obbligazione risarcitoria in via solidale ai sensi dell’art.2055 c.c., giacché le Banche si sono rese compartecipi, per il tramite dell’erogazione dei finanziamenti, della fattispecie di responsabilità degli amministratori che hanno chiesto i finanziamenti pur essendo in presenza di una condizione economica tale da non giustificarli.

Esprimendosi a favore della legittimazione del Curatore ad agire, in virtù degli artt.146 L. Fall. e 2393 c.c., anche nei confronti della Banca in qualità di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore, la sentenza della Suprema Corte n.9983/2017 non si pone in contrasto, bensì dà continuità all’orientamento già delineato dalle Sezioni Unite nelle tre sentenze ‘gemelle’ del 28/03/2006 n.7029, n.7030 e n.7031.

Secondo le Sezioni Unite, il Curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile, l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione del credito specificatamente diretta a mantenere artificiosamente in vita un’impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di un’impresa economicamente valida. Una simile legittimazione ad agire della curatela in rappresentanza dei creditori è infatti limitata alle sole azioni di massa, vale a dire tutte quelle azioni dirette ad ottenere la ricostituzione del patrimonio del debitore fallito operando, quindi, una volta aperto il concorso, nell’interesse di tutti i creditori. Al novero di queste azioni non appartiene l’azione individuale del socio e del terzo configurata dall’art.2395 c.c. diretta ad ottenere il risarcimento del danno ad essi spettanti.[8] Tale assunto si fonda sul presupposto che la funzione del curatore è quella di conservare il patrimonio del debitore, talché la sua legittimazione ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni dirette ad ottenere la ricostruzione del patrimonio del debitore e caratterizzate dal carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, al cui novero non appartiene per l’appunto l’azione risarcitoria esperita come strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore (la cui posizione, con riferimento ai presupposti di configurabilità del pregiudizio, peraltro varia a seconda che i crediti siano antecedenti o successivi all’attività).[9]

Ciò detto, sono state proprio le medesime Sezioni Unite (in particolare con la sentenza n.7029/2006) ad aprire la strada alla soluzione offerta dalla pronuncia n.9983 del 2017, prospettando la possibilità di un danno all’impresa finanziata ed implicitamente affermando la legittimazione del curatore ad agire per il ristoro del danno ad essa causato (nella pronuncia si accennava infatti la possibilità di muovere dalle responsabilità dell’organo amministrativo della società finanziata, da far valere nel fallimento ai sensi dell’art.2393 c.c., per poi costruire la responsabilità a titolo di concorso della Banca finanziatrice nell’adempimento dei doveri di corretta gestione, ma la domanda fu però dichiarata inammissibile in quanto allegata tardivamente).[10]

Medesima sorte è toccata ad un altro caso, analogo, la cui soluzione è racchiusa nella sentenza Cassazione civile, sez. I, 01/06/2010 (ud. 20/04/2010, dep.01/06/2010) n.13413, da cui trae ispirazione anche la sentenza che qui si annota.

Con tale pronuncia la Corte afferma la legittimazione ad agire del curatore ai sensi dell’art.146 L.Fall. in relazione all’art.2393 cod. civ., nei confronti della Banca quale responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita dall’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della società stessa ‘senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell’azione anche contro l’amministratore infedele’. Questa affermazione, con cui si conferisce ‘carattere autonomo’ all’azione esperita dal Curatore nei confronti della Banca, si spiega alla luce del principio giurisprudenziale consolidato per cui, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, ‘se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, configurandosi a carico dei responsabili del danno un’obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per la sua totalità, ad uno solo dei coobbligati con azione separata, non sussistendo nei confronti dei coobbligati in solido un’ipotesi di litisconsorzio necessario’.[11]

Nella sentenza n.13413 del 2010, la Suprema Corte ha rigettato la domanda del Curatore ai sensi del combinato disposto degli artt.146 L.Fall. e 2393 c.c. ritenendola tuttavia nuova, dunque inammissibile in sede di legittimità,[12] in quanto proposta per la prima volta soltanto in questa sede.[13]

Ciò non toglie dunque validità al principio di diritto sopra descritto, posto che anche successivamente a tale rilievo la Cassazione conferma l’infondatezza delle censure alla legittimazione del curatore a promuovere l’azione per abusiva concessione del credito.

In ogni caso, la sentenza n.13413/2010 insegna che la responsabilità del soggetto finanziatore si basa sul medesimo titolo della responsabilità degli amministratori: la banca mediante la sua condotta di concessione del credito concorre nell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore, talché il titolo di responsabilità dedotto deve esse quello della mala gestio dell’amministratore stesso.

La conclusione cui perviene la Corte Suprema nella sentenza n.9983 del 2017 è dunque che la condotta di concessione di credito ‘avventata o comunque imprudente’ da parte della Banca deve configurarsi come concorrente al comportamento illecito posto in essere dagli amministratori che hanno richiesto il credito in nome e per conto di una società che aveva già perduto interamente il capitale sociale.

Ciò significa che il comportamento della Banca finanziatrice è dotato di un’estrinseca efficacia causale, posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo dell’emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell’apertura della procedura concorsuale.

Tale fatto integra non soltanto un danno per i creditori anteriori, ma integra altresì un danno per la società in sé, e determina, in quanto consequenziale al concorso di entrambi i comportamenti, l’insorgere di un’obbligazione risarcitoria in via solidale ai sensi dell’art.2055 c.c., posto che gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla mala gestio degli amministratori di cui la Banche si siano rese compartecipi per il tramite dell’erogazione di quei medesimi finanziamenti, nonostante l’impresa avesse una condizione economica tale da non giustificarli.[14]

Una successiva, ancor più recente pronuncia di legittimità conferma tale orientamento.

Con la decisione n. 11798 del 12/05/2017 (ud. 11/04/2017, dep.12/05/2017) la sez. III della Corte di Cassazione da ulteriore continuità ai principi sopra annotati.

Anche in questo caso si esclude la legittimazione del Curatore fallimentare ad agire nei confronti delle Banche per il risarcimento del danno ai sensi dell’art.2043 c.c.: in conformità ai principi dettati dalle Sezioni Unite del 2006, l’azione di danno da abusiva concessione del credito non è un’azione di massa a carattere indistinto, ma uno strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore. Si conferma pertanto che il Curatore non è legittimato a proporre nei confronti del finanziatore responsabile l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione del credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un’impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di un’impresa economicamente valida perché nel sistema della legge fallimentare la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata unicamente alle azioni di massa come sopra descritte.

Secondo la pronuncia n.11798/2017 la responsabilità della Banca si basa, invece, sul medesimo titolo della responsabilità dell’amministratore, nel senso che la condotta del finanziatore di concessione del credito è concorrente con quella dell’amministratore che ricorre abusivamente ad esso, talché il titolo di responsabilità dedotto in capo alla finanziatrice deve essere quello della mala gestio dell’organo gestorio.

La giurisprudenza di merito ha fatto immediata applicazione dei principi qui annotati.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n.5762/2017 (pubblicata il 22/05/2017) R.G. n.45992/2014), respingendo in via preliminare l’eccezione proposta dalle Banche convenute, ha confermato la legittimazione attiva del Fallimento attore che chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità solidale ex artt.2043 e 2055 c.c. degli istituti di credito convenuti per avere concorso con gli amministratori ed i sindaci della fallita nella causazione e nell’aggravamento del danno patrimoniale da quest’ultima pattuito e, conseguentemente, condannarle, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno arrecato alla società ed ai suoi creditori.

Nel caso di specie, il Curatore non aveva infatti proposto un’azione da abusiva concessione del credito che, come noto, non rientra nella azioni c.d. di massa, ma costituisce uno mero strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore. Il Fallimento attore aveva invece esercitato un’azione risarcitoria chiedendo alle Banche, in quanto concorrenti con gli amministratori ed i sindaci della fallita, il ristoro del danno che la società aveva patito a seguito della prosecuzione dell’attività sociale (resa possibile unicamente grazie alle sovvenzioni ricevute) anche successivamente all’integrale perdita del suo capitale.

Richiamando proprio la sentenza n.9983/2017, nonché la precedente n.13413/2010, il Tribunale di Milano ribadisce dunque che il Curatore è legittimato ad agire, ai sensi dell’art.146 L.Fall. in correlazione con l’art.2393 c.c., nei confronti della Banca ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte degli amministratori.

La sentenza Cassazione civile, sez. I, 20/04/2017, n. 9983 ha, in conclusione, avuto modo di decidere su una fattispecie in cui, correttamente, è stata proposta domanda di condanna, in solido, al risarcimento dei danni causati alla società da parte sia degli amministratori della società fallita, in ragione della loro mala gestio della società, stante la prosecuzione dell’attività e la mancata adozione dei provvedimenti previsti dalla legge per il caso di perdita di capitale, sia da parte delle Banche che hanno mantenuto ed hanno abusivamente concesso linee di credito, nonostante l’insolvenza della società.

Nel confermare la legittimazione del Curatore fallimentare ad agire anche nei confronti delle Banche ed al contempo limitarla alle azioni c.d. di massa, la pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza dominante ed è conforme alla prevalente ed autorevole dottrina in merito.

Alla luce di tale consolidato orientamento può pertanto ritenersi pacifica la legittimazione del Curatore ad agire in virtù del combinato disposto degli artt.2393 c.c. e 146 L.Fall. per far valere la responsabilità solidale della Banca che, concedendo abusivamente il credito (chiesto dagli amministratori) ed aggravando il dissesto in cui già si trova l’impresa decotta, abbia causato un danno alla società.



[1] Gli argomenti utilizzati dalla Corte d’Appello di Milano a sostegno della carenza di legittimazione del Curatore tradiscono, secondo la Cassazione, un errore di diritto e risolvono le questioni sollevate dal Fallimento in modo ‘astratto ed apodittico’.

Secondo la Corte di merito infatti il Curatore, nel dichiarare come abusivo il credito concesso alla società in stato di insolvenza, aveva ‘prima di tutto esercitato un’azione volta a favore dei creditori’, i quali sarebbero stati ‘danneggiati dal ritardato accertamento dell’insolvenza e dal conseguente accertamento del passivo fallimentare’. A fronte di ciò la Corte di Appello ha escluso, richiamando anche i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.7029/2006, la configurazione dell’abuso di credito come azione di massa verso le banche eroganti, concludendo quindi per la caranza di legittimazione attiva del curatore del fallimento, in quanto la società stessa aveva partecipato all’atto che si assumeva illecito, donde non sarebbe stata concepibile una pretesa risarcitoria nei di lei confronti ove anche si fosse predicata una lesione del suo patrimonio o della garanzia patrimoniale, non potendo le banche assumere il duplice ruolo di creditrici e, al tempo stesso, di responsabili del danno prodotto attraverso l’erogazione del credito.

Secondo la Corte d’Appello di Milano non potrebbe dunque parlarsi, in casi simili a quello in esame, di danno collettivo per i creditori concorsuali e, quindi, di azioni di massa, ma solo di azioni esercitabili individualmente.

[2] Si fa riferimento all’art.218 L.Fall., il quale, rubricato per l’appunto ‘Ricorso abusivo al credito’, prevede come reato il fatto degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori ed in genere degli imprenditori esercenti un’attività commerciale che, anche al di fuori dai casi di bancarotta, ricorrono o continuano a ricorrere al credito, dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza della società.

[3] Federica Pasquariello, Le azioni risarcitorie per lesione aquiliana del credito contro l’amministratore di società fallita: una nuova lettura, anche nella prospettiva dell’imminente riforma del diritto (societario) della crisi d’impresa, nota a Tribunale Milano del 16 marzo 2015, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 2016, pag. 345.

[4] Secondo la definizione della Cassazione, il bonus argentarius deve, in ogni modo e con ogni mezzo, cercare di impedire l’insorgere degli eventi dannosi che non possono non apparire probabili e/o prevedibili, in applicazione dei principi di cautela imposti sia dalle norme sia dalla prassi: Cassazione civile, sez. I, 13/01/1993, n. 343, in Banca borsa tit. cred. 1994, II, p.258.

[5] Così Tribunale di Prato, sentenza n.152/2017 pubblicata il 15/02/2017, rep. n. 371/2017 del 15/02/2017. Quest’ultima pronuncia della corte di merito, dopo essersi espressa per la sussistenza della responsabilità degli amministratori per danni arrecati alla società per ricorso abusivo al credito, dichiara altresì responsabili concorrenti le Banche che avevano concesso tale credito. Pronunciandosi su una fattispecie di responsabilità di amministratori di una S.a.s. in fallimento, la corte territoriale, data per pacificamente riconosciuta la legittimazione attiva del Curatore ad esercitare l’azione di responsabilità sociale o dei creditori contro gli amministratori, afferma la legittimazione dello stesso ad agire nei confronti delle Banche per aver concorso nella responsabilità dell’organo gestorio. Il Curatore è dunque legittimato ad agire, ai sensi del combinato disposto degli artt.146 L.Fall. e 2393 c.c., nei confronti della banca quale responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita dall’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della società stessa. Anche questa pronuncia richiama la Cass. Civ. n.13413 del 2010 e non entra in contrasto con il principio dettato dalle Sezioni Unite del 2006, posto che la Curatela, nella fattispecie esaminata, non ha esercitato un’azione volta a tutelare il singolo creditore, bensì un’azione fondata sul concorso delle Banche nella responsabilità dell’amministratore nei confronti della società.

[6] L’importanza del rispetto delle regole di diligenza e prudenza nella concessione del credito ha indotto l’A.B.I. ad emanare un apposito codice di comportamento del settore bancario e finanziario (Circolare A.B.I. n.6/1996 del 22 gennaio 1996) con cui dare apposite direttive in merito. In particolare, la circolare precisa che ‘nell’interesse generale dei clienti, le banche devono impegnarsi ad acquisire e valutare una serie di informazioni riguardanti il richiedente, l’attività svolta e le finalità del finanziamento. In relazione, poi, alla valutazione delle domande di concessione del credito e dell’eventuale successiva disponibilità, oltre alla situazione patrimoniale e reddituale, la banca deve tenere conto di informazioni desunte dai rapporti commerciali intrattenuti in passato ottenute da agenzie specializzare oppure fornite dal cliente stesso; informare il cliente circa i documenti da produrre all’apertura dell’istruttoria medesima; comunicare al cliente i tempi medi di risposta alla richiesta di credito, decorrenti dal completamento della documentazione e determinati in relazione alla tipologia e complessità del finanziamento stesso; adottare procedure interne di valutazione, gestione e controllo dei crediti che tutelino la riservatezza delle informazioni’.

Principi simili ed addirittura più stringenti sono stabiliti anche a livello internazionale. Con l’accordo di Basilea II, entrato in vigore nel gennaio 2007, la valutazione del merito creditizio imposta alle banche è divenuta ancora più stringente in quanto assume importanza fondamentale l’attribuzione del rating al cliente.

[7] Come meglio si dirà nel prosieguo, il Giudice di secondo grado aveva affermato altresì che ‘l’erogazione del credito non poteva confermarsi come operazione in sé abusiva’ e, nel caso che occupa, sarebbero mancati ‘concreti elementi da cui desumere che la società fosse stata danneggiata dal fatto che da parte delle banche le fossero state messe a disposizione risorse economiche’, mentre ‘la concreta successiva utilizzazione del finanziamento’ (con il fine di tentare di mantenere artificiosamente in vita un’impresa decotta) ‘deve considerarsi un elemento estraneo all’erogazione del credito’ e come tale non addebitabile per il solo fatto di essere concesso.

[8] Un’interessante dottrina è comunque favorevole al carattere di massa dell’azione da illecito aquiliano per il risarcimento del danno causato ai creditori (ex art.2395 c.c.), posto che il risultato di tale azione ha una ricaduta sull’intero patrimonio della società debitrice. Secondo tale orientamento, l’abusiva concessione di credito comporta un pregiudizio di carattere plurioffensivo sia al patrimonio dell’impresa ingiustificatamente finanziata, sia alla garanzia patrimoniale offerta ai creditori concorrenti; tale pregiudizio, in entrambi gli aspetti può essere fatto valere dal curatore fallimentare, in quanto ‘nel caso di fallimento dell’impresa alla quale la banca ha concesso credito abusivamente, il danno si manifesta direttamente anche nel patrimonio della stessa impresa fallita, quale danno all’integrità patrimoniale dell’impresa’. Così Bruno Inzitari, Le responsabilità della banca nell’esercizio del credito: abuso della concessione e rottura del credito, in Banca borsa tit. cred., fasc.3, 2001, pag. 265. Nello stesso senso anche Amalita Viscusi, Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore fallimentare all’esercizio dell’azione di responsabilità, commento a Corte appello Milano, 11 maggio 2004, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.6, 2004, pag. 643, la quale si esprime a favore della legittimazione del curatore mediante l’accostamento del danno da concessione abusiva del credito a quello previsto dall’art.2394 c.c., vale a dire del danno alla garanzia patrimoniale del terzo.

[9] Più precisamente si osserva che il danno è costituito, per i creditori anteriori, dalla differenza tra quanto gli stessi avrebbero percepito in caso di tempestiva dichiarazione di fallimento e quanto effettivamente ricavato in sede di riparto concorsuale (quindi dalla diminuita possibilità di soddisfacimento derivante dalla prosecuzione dell’attività, e nel cui calcolo dovrà rientrare anche l’eventuale prescrizione delle azioni revocatorie connessa al ritardo dell’apertura della procedura concorsuale); mentre, per i creditori successivi, dall’intero ammontare del credito che costoro non siano riusciti a recuperare nella predetta sede, sul presupposto che quest’ultimo non sarebbe neppure sorto a cagione dell’anticipata apertura del fallimento, ove, cioè, non vi fosse stata la concessione abusiva di credito. Così si esprime Francesco Brizzi, I principi delle Sezioni Unite in tema di danno al patrimonio sociale al vaglio della giurisprudenza di merito: assenza di scritture contabili e concessione abusiva di credito, nota a Tribunale Napoli, 09 febbraio 2016, n.1662, sez. III, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.1, 2017, pag. 67.

[10] Federica Pasquariello, Le azioni risarcitorie per lesione aquiliana del credito contro l’amministratore di società fallita: una nuova lettura, anche nella prospettiva dell’imminente riforma del diritto (societario) della crisi d’impresa, nota a Tribunale Milano del 16 marzo 2015, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 2016, pag. 345; Francesco Brizzi, I principi delle Sezioni Unite in tema di danno al patrimonio sociale al vaglio della giurisprudenza di merito: assenza di scritture contabili e concessione abusiva di credito, nota a: Tribunale Napoli, 09 febbraio 2016, n.1662, sez. III, Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.1, 2017, pag. 67

[11] Cassazione civile, sez. I, 01/06/2010, (ud. 20/04/2010, dep.01/06/2010), n. 13413.

[12] Per una disamina approfondita della pronuncia in esame si rimanda a Vincenzo Pinto, La responsabilità da concessione abusiva di credito fra unità e pluralità, in Giurisp. Comm., 2011, fasc.5, pag.1161.

[13] In prime cure il Curatore aveva infatti erroneamente richiesto al finanziatore responsabile il risarcimento del danno da illecito aquiliano causato alla massa dei creditori (non vantando dunque inizialmente alcuna pretesa per il danno cagionato alla società) dall’abusiva concessione del credito ad un’impresa in stato di insolvenza, poi fallita, con il fine di mantenerla artificiosamente in vita. Sicché l’azione rientrava perfettamente in un’ipotesi di esclusione della legittimazione attiva della curatela di cui alle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.

Soltanto nel ricorso per Cassazione, il Curatore aveva invece dedotto a fondamento della pretesa del Fallimento ‘la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto ed immediato causato al patrimonio di questo dall’attività di finanziamento, quale presupposto dell’azione che al curatore spetta come successore nei rapporti con il fallito’.

[14] Secondo Tribunale di Prato, sentenza n.152/2017 pubblicata il 15/02/2017, rep. n. 371/2017 del 15/02/2017, poiché la responsabilità degli amministratori e quella degli istituti di credito finanziatori danno luogo a responsabilità solidale, non è nemmeno necessario accertare quale sia stato il grado della colpa di ciascuno dei concorrenti.

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