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Giurisprudenza

Abusiva concessione di credito e legittimazione del curatore fallimentare

29 Marzo 2022

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Tribunale di Palermo, Sez. V, 10 agosto 2021 n. 3308 – Pres. Ajello, Rel. Turco

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ambito di un articolato giudizio avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori di una società di capitali fallita, mediante la sentenza de qua il Tribunale di Palermo si è pronunciato sulla vexata quaestio della legittimazione della curatela fallimentare all’esercizio dell’azione di responsabilità per abusiva concessione di credito nei confronti di un istituto bancario. Nella specie, a fronte della domanda per il risarcimento dei danni causati mediante la condotta di abusiva concessione di credito, la banca convenuta aveva eccepito “il difetto di legittimazione attiva della curatela ovvero il difetto di interesse o di titolarità dei diritti controversi”, sul rilievo per cui l’azione per abusiva concessione di credito tutelerebbe unicamente gli interessi dei singoli creditori al pari delle azioni ex art. 2395 c.c.

Sul punto, il Tribunale ha osservato come il risalente orientamento espresso dalle note Sezioni Unite del 2006 (Cass. SS.UU. 7029/2006) – secondo cui l’azione esercitata nei confronti della banca non potrebbe qualificarsi come «azione di massa» in quanto i soggetti danneggiati dalla concessione abusiva sarebbero non tutti i creditori concorsuali, ma solo quelli il cui credito fosse sorto prima della condotta – sarebbe stato nei fatti superato dal più recente orientamento giurisprudenziale, come si ricaverebbe agevolmente dall’analisi delle pronunce rese dalla Corte di Cassazione su molteplici piani.

In primo luogo. posto che la Suprema Corte ha da tempo riconosciuto la responsabilità della banca per concessione abusiva di credito (cfr. Cass. 11695/2018), ad avviso del Tribunale “non può dubitarsi, peraltro, che in tal caso la legittimazione ad agire spetti al curatore, che esercita l’azione allo scopo di incrementare l’attivo e, dunque, la percentuale di soddisfacimento di tutti i creditori, quand’anche la banca convenuta rientrasse tra i creditori ammessi al passivo, non potendo la legittimazione ad agire dipendere da una circostanza meramente eventuale; né appare condivisibile ridurre la potenzialità lesiva della condotta in argomento alla posizione individuale del singolo creditore, essendo chiaro, invece, che il fornire all’impresa provvista di denaro che consenta alla stessa la prosecuzione dell’attività pur dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, cui consegua un incremento del passivo, danneggia l’intero ceto creditorio”.

In aggiunta, il Tribunale ha richiamato due ulteriori, recenti pronunce della Suprema Corte da cui si evincerebbe il mutamento di prospettiva della Corte. La prima (Cass. SS.UU. 1641/2017), riconducendo “tra le azioni di massa pure quella volta a far valere la responsabilità per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum”, ha infatti espressamente riconosciuto, ha osservato il Tribunale, “l’irrilevanza sul piano della legittimazione e dell’interesse ad agire del curatore dei prevedibili esiti della procedura concorsuale”, così superando il principale argomento con cui la precedente pronuncia del 2006 aveva negato che l’azione in questione fosse un’azione di massa. La seconda (Cass. 9983/2017), pur aderendo all’indirizzo delle Sezioni Unite del 2006, è comunque giunta ad affermare, ha messo in luce il Tribunale, “la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. dell’amministratore responsabile del reato di cui all’art. 218 L.F. e della banca responsabile dell’illecito civile di cui all’art. 2043 c.c.”, ponendosi così in linea con altra precedente pronuncia (Cass. 13413/2010) mediante cui la stessa Corte “aveva riconosciuto la legittimazione del Curatore ad agire nei confronti della banca che, con la propria condotta, si fosse resa compartecipe della mala gestio ascrivibile agli amministratori, potendo divenire, pertanto, corresponsabile con gli stessi e destinataria delle azioni risarcitorie ex artt. 146 l. fall., 2393 e ss., 2476 c.c.”.

In ragione di tale complessivo orientamento di legittimità, il Tribunale ha quindi ritenuto di affermare che “non può pertanto dubitarsi della legittimazione attiva” del curatore fallimentare ad esperire l’azione per abusiva concessione di credito.

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