Nell’illecito di abuso di informazioni privilegiate lo strumento finanziario non costituisce solo lo strumento operativo per commettere l’illecito, ma anche il profitto stesso dell’illecito, senza che sia più possibile distinguere il valore legittimo iniziale da quello artificioso finale per effetto dell’illecita negoziazione. Ne consegue che l’oggetto della confisca disposta ex art. 187-sexies T.U.F. è il prodotto della condotta illecita, ossia lo strumento finanziario stesso che, per effetto della violazione, ha mutato artificialmente il proprio valore.
Nel caso in esame una società aveva acquistato oltre un milione di azioni di una banca in esecuzione di disposizioni dettate dal proprio amministratore, il quale era in possesso di informazioni privilegiate. Previo accertamento dell’illecito di abuso di informazioni privilegiate, la Consob ha condannato la società acquirente e il suo amministratore al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di quasi due milioni di euro e ha disposto la confisca dei titoli per il controvalore di oltre 20 milioni di euro.
L’amministratore e la società hanno inizialmente impugnato la deliberazione in questione avanti alla Corte d’Appello competente, che ha respinto l’opposizione, e, successivamente, hanno proposto ricorso per Cassazione. Uno dei motivi del ricorso si basava sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 187-sexies T.U.F. I ricorrenti avevano infatti dedotto l’erroneità della sentenza della Corte di merito per aver ritenuto la confisca dei titoli obbligatoria per un controvalore equivalente non solo al profitto ma anche al valore originario di acquisto delle azioni, evidenziando la necessità di evitare duplicazioni di sanzioni.
La Corte ha respinto detto motivo di ricorso eccependo l’infondatezza dello stesso. La misura di confisca di cui all’art. 187-sexies T.U.F., infatti, è obbligatoria e i titoli utilizzati per realizzare l’illecito di abuso di informazioni privilegiate non costituiscono semplicemente lo strumento operativo utilizzato dal trasgressore al fine di commettere l’illecito, ma anche il profitto stesso dell’illecito. Ne consegue che, non essendo possibile distinguere il valore legittimo iniziale dei titoli da quello artificioso finale per effetto dell’illecita negoziazione, il prodotto della condotta illecita, oggetto della confisca, si identifica con lo strumento stesso che, per effetto della violazione, ha mutato artificialmente il proprio valore.