Il carattere patrimoniale del danno, risarcibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., riguarda non solo l’accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale del danneggiato, ma anche l’incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità di cui il medesimo può disporre, con la conseguenza che il carattere della patrimonialità non implica sempre e necessariamente un esborso monetario, nè una perdita di reddito o prezzo, ben potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato.
In materia societaria, in caso di illecito consistente nell’abuso di maggioranza, concretatosi in un aumento del capitale sociale non sottoscrivibile dal socio di minoranza per il suo preesistente stato di impotenza finanziaria, il danno risarcibile si produce, prima dell’alienazione dei titoli ad un terzo a prezzo inferiore al loro valore reale, nel momento e per effetto della delibera di aumento del capitale sociale, in conseguenza della sostanziale svalutazione del valore delle partecipazioni societarie dal medesimo detenute, derivante dall’aumento di capitale sociale deliberato dalla maggioranza.