Con sentenza 27 marzo 2012, C-209-10, la Corte di giustizia UE affronta il tema dell’abuso di posizione dominante.
In particolare, è stato chiesto alla Corte se l’articolo 82 CE debba essere interpretato nel senso che – nel caso di una società attiva nel settore postale, soggetta ad obbligo di servizio universale, che detiene una posizione dominante – la determinazione selettiva di prezzi ad un livello inferiore ai costi medi totali dell’impresa, ma al di sopra dei costi incrementali medi dell’impresa, possa configurare un abuso diretto all’eliminazione di un concorrente qualora sia dimostrato che i prezzi non sono stati determinati ad un siffatto livello al fine di procedere a tale eliminazione.
Sul punto, la Corte ha ritenuto che l’articolo 82 CE debba essere interpretato nel senso che non si può ritenere che una politica di prezzi bassi applicati nei confronti di determinati importanti ex clienti di un concorrente da parte di un’impresa che detiene una posizione dominante configuri un abuso diretto all’esclusione di un concorrente per il solo fatto che il prezzo applicato da tale impresa ad uno di detti clienti si situi ad un livello inferiore ai costi totali medi attribuiti all’attività interessata, ma al di sopra dei costi incrementali medi relativi alla medesima, come stimati nel procedimento all’origine del procedimento principale.
Al fine di valutare se sussistano effetti anticoncorrenziali occorre invece esaminare se tale politica di prezzi porti, senza giustificazione obiettiva, all’esclusione effettiva o probabile di tale concorrente, a danno della concorrenza e pertanto degli interessi dei consumatori.