La pronuncia in esame ha ad oggetto la questione all’annullabilità delle deliberazioni assembleari per abuso di potere. Nel caso di specie, in particolare, la parte attrice richiede l’annullamento della deliberazione assunta in data 27 giugno 2017 in tema di distribuzione utili relativi all’esercizio del 2014 e del 2016. Il Tribunale afferma l’annullabilità della deliberazione assunta nella parte relativa alla distribuzione degli utili dell’esercizio del 2014 in quanto abusiva; viceversa giunge alla conclusione opposta in relazione alla distribuzione degli utili dell’esercizio del 2016 in quanto le motivazioni addotte a fondamento della stessa sono da ritenersi congrue e giustificate.
Al fine di dichiarare il carattere di abusività il Tribunale richiama il principio affermato dalla Corte di Cassazione in tema di abuso di potere e diritto societario secondo cui: “l’abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assemblerai quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell’atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggiornaza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali, precisando che i due requisiti ora evidenziati “non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa” (Cass. 27387/2005).
Nel caso di specie l’applicazione di tale principio conduce il Tribunale a ritenere abusiva e quindi annullabile la delibera nella parte relativa alla distribuzione degli utili dell’esercizio del 2014 in quanto fondata su motivazioni personali e completamente estranee all’interesse della società; diversamente giunge ad affermare la validità della delibera nella parte relativa alla distribuzione degli utili dell’esercizio del 2016 in quanto le argomentazioni a sostegno della stessa sono idonee a supportarla e non risultano meramente prestestuose ma ragionevoli e plausibili.
Ulteriore principio affermato dal Tribunale in tale occasione è quello relativo all’oggetto del sindacato giurisdizionale che deve limitarsi a verificare la sussistenza del carattere abusivo della decisione ma ove questo non ricorra ne deriva l’impossibilità di un intervento giudiziario integrativo della volontà assembleare in forza della totale discrezionalità dell’organo amministrativo nelle scelte gestorie in quanto “le scelte di gestione sono insindacabili se legittimamente compiute e non irrazionali” (Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 28/09/2015, n.19198; Tribunale, Treviso, sez. II, 13/02/2017, n. 315; Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 13/06/2014).