Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza.
In materia di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va individuata nel giorno in cui la Commissione in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati agli organi che compongono l’Autorità.
Non può aprioristicamente stabilirsi alcuna relazione di incompatibilità tra l’abuso di informazioni privilegiate e il suo accertamento mediante presunzioni.
Con la sentenza n. 16253, pubblicata il 3 agosto 2016, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione torna sul tema delle sanzioni amministrative, sulla tempistica della contestazione e sull’utilizzo di presunzioni.
Nel caso di specie, era stata contestata dalla Consob una violazione dell’art. 187-bis, co. 4, del Testo Unico della Finanza (i.e. abuso di informazioni privilegiate).
In merito alla decorrenza del dies a quo per la contestazione della violazione, la Suprema Corte conferma l’orientamento secondo il quale quest’ultimo vada individuato nel giorno in cui la Commissione (nel caso della Consob) in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati agli organi/uffici dell’Autorità (cfr. in senso analogo, ex multis, Cass. SS.UU. n. 5395/2007). Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per giungere alla completa conoscenza della condotta illecita, individuando detto dies a quo tenendo conto della complessità del caso concreto e dell’istruttoria.
Si specifica, infine, che in tema di sanzioni amministrative (incluso il caso dell’accertamento di abusi di informazioni privilegiate) il ricorso alle presunzioni semplici è possibile; in tal caso i fatti sui quali esse si fondano devono essere tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità e secondo regole di esperienza, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detti criteri (cfr. Cass. n. 2363/2005).