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Giurisprudenza

Accertamenti bancari: ultimi orientamenti della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso

13 Settembre 2013

Avv. Antonio Caramia

Comm. Trib. Prov. di Campobasso, 21 maggio 2013, n. 75/01/13

Con la sentenza n. 75/01/13, la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso ha rigettato il ricorso del contribuente, titolare di ditta individuale e sottoposto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Campobasso, ad indagini finanziarie e creditizie ai sensi dell’artt. 32 D.P.R. n. 600/1973 e 51 D.P.R. n. 633/1972.

Con la predetta sentenza il Collegio molisano ha ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio locale, il quale, acquisite tutte le movimentazioni bancarie del contribuente, aveva recuperato a tassazione sia i ricavi che i versamenti effettuati dallo stesso.

La normativa vigente

In proposito, gli articoli 32, n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono che gli importi accreditati sui conti correnti bancari possano essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti e, pertanto, considerati dal Fisco componenti positivi di reddito, sempre che, il contribuente, non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito stesso, o che le operazioni ad esse relative siano fiscalmente irrilevanti.

Per ciò che concerne, invece, i prelevamenti, essi si presumeranno indicativi di acquisti in nero di beni o servizi destinati all’attività economica e, di conseguenza, valutabili come ricavi o compensi non dichiarati in quanto derivanti da vendite o prestazioni in nero.

In linea con tale orientamento le operazioni derivanti dai conti finanziari o da operazioni “fuori conto” si presumeranno ricavi, compensi e comunque elementi positivi.

Il Legislatore, in proposito, ha sancito l’attitudine probatoria delle movimentazioni finanziarie, le quali assumono una vera e propria efficacia presuntiva, consentendo, così, agli organi verificatori di supporre, dall’esame delle movimentazioni bancarie e/o finanziarie, una redditività del contribuente sottoposto ad indagine, il quale dovrà/potrà fornire la prova contraria della propria estraneità alle operazioni imponibili.

L’Amministrazione Finanziaria, come nel caso in esame, potrà emettere l’avviso di accertamento senza essere obbligata in alcun modo a svolgere ulteriori indagini ma basandosi semplicemente ed esclusivamente sull’esame delle movimentazioni bancarie o finanziarie.

Pertanto, sarà indispensabile per il contribuente che tutti i versamenti trovino capienza nei ricavi contabilizzati e/o dichiarati ovvero nel reddito lordo documentato, altrimenti dinanzi a delle cosiddette eccedenze di versamento il Fisco avrà pieno titolo per chiedere spiegazioni sulla provenienza.

Con riferimento ai prelevamenti, invece, è opportuno distinguere a seconda che il contribuente sia un dipendente, un pensionato o che si tratti, invece, di un imprenditore.

La vicenda esaminata dalla Commissione Tributaria di Campobasso

Nel caso deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver acquisito tutta la documentazione bancaria del contribuente, recuperava a tassazione sia i ricavi che i prelevamenti riscontrati.

Le indagini finanziarie operate, ritenute corrette da parte dell’organo giudicante, sono state condotte, alla luce della omessa dichiarazione da parte del contribuente, con metodo induttivo, avendo riferimento anche alla redditività media del contribuente negli anni precedenti e successivi a quello accertato.

L’Agenzia delle Entrate, in applicazione di quanto previsto dai predetti artt. 32 e 51 che prevedono l’insorgere di una presunzione legale relativa, ha ritenuto, ai fini delle imposte sui redditi, ricavi i versamenti ed i prelevamenti, nonché, ai fini Iva, vendite i versamenti effettuati.

Ambito di operatività

In proposito, i giudici di legittimità, con sentenza n. 19692 del 2011, hanno affermato che il ragionamento presuntivo applicato rigorosamente dall’Ufficio nel caso esaminato dai giudici molisani, opererebbe solo ed esclusivamente con riferimento ai redditi d’impresa ed ai redditi di lavoro autonomo in quanto solo per tali categorie reddituali sarebbe ragionevole che una “spesa faccia presumere attività occultate agli uffici”. A confermare tale orientamento è intervenuta anche recente giurisprudenza di merito. La Ctr Lombardia, infatti, con sentenza n. 26/50/2013 ha ritenuto illegittimo l’accertamento sulle indagini finanziarie a carico di un contribuente non titolare di partita Iva a meno che l’ufficio non abbia provato lo svolgimento di un’ulteriore attività che indichi la fonte dei presunti redditi diversi.

La valenza presuntiva delle movimentazioni bancarie ed il contraddittorio preventivo come unico strumento di tutela del contribuente.

Dinanzi ad uno strumento istruttorio caratterizzato da una tale incisività, la possibilità di un contraddittorio preventivo rischia di essere, per il contribuente, un utile strumento che, rispondendo anche ad esigenze di economia processuale, consenta un esercizio anticipato del diritto di difesa, permettendo, allo stesso, di fornire, già in sede pre-contenziosa, la prova contraria, ed evitare, così, l’emissione di avvisi di accertamento che potrebbero risultare immediatamente infondati alla luce delle prove di cui il contribuente potesse disporre.

Tale possibilità è comunque limitata per il contribuente.

Giurisprudenza di legittimità e di merito (si cita recente sentenza n. 17/38/12 della Commissione Tributaria Regionale di Roma) sono, infatti, concordi nel ritenere, quello dell’invito al contraddittorio preventivo una mera facoltà per l’Ufficio, e non un obbligo.

Secondo tale orientamento, infatti, l’attività di indagine dei dati, informazioni e notizie bancarie ha natura amministrativa e non è retta dal principio del contraddittorio; pertanto l’invito del contribuente per fornire chiarimenti rappresenta una facoltà discrezionale (non un obbligo) attribuita all’Amministrazione Finanziaria.

Ne discende, ovviamente, che l’avviso di accertamento emesso sulla base di movimentazioni bancarie senza un preventivo invito a comparire da parte dell’Agenzia o della Guardia di Finanza, è perfettamente valido ed efficace.

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