L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 186444 del 17 aprile 2025, ha individuato le modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo dell’accertamento svolto nei confronti dei contribuenti, ai sensi dell’art. 6, c. 5-bis, della L. 212/2000.
L’articolo 6-bis, c. 1, D.L. 73/2022, ha introdotto il comma 5-bis nell’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, con l’obbiettivo di rafforzare il diritto del contribuente alla conoscenza degli atti e alla semplificazione dei rapporti con l’amministrazione.
In caso di avvio di attività istruttorie di controllo, l’Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente, in forma semplificata e entro 60 giorni dalla fine del controllo, l’esito negativo dell’accertamento.
Le modalità di comunicazione ai contribuenti dell’esito dell’accertamento svolto, sono definite da un apposito provvedimento dell’Amministrazione, che consente l’utilizzo di messaggi di testo, email (anche non certificata) o dell’app IO.
Con il nuovo provvedimento, l’Agenzia delle entrate individua quindi come strumenti di comunicazione semplificata:
- l’applicazione IO
- l’app AgenziaEntrate
- la PEC.
Il contribuente può fornire i propri dati di contatto per ricevere queste comunicazioni.
L’uso della PEC si collega anche all’introduzione dell’art. 60-ter, DPR 600/1973, inserito dal D. Lgs. 13/2024, che disciplina le notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale, puntando a una maggiore digitalizzazione, semplificazione e riduzione dei costi.
Il comma 5-bis precisa che la comunicazione dell’esito negativo non pregiudica eventuali successivi controlli da parte dell’Amministrazione.
Le disposizioni non si applicano alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, previste dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972.