Ai fini dell’accertamento circa la sussistenza del requisito di fallibilità di cui all’art. 1, comma secondo, lettera c), L.F. (ammontare di debiti non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila), deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e risultanti da apposite poste di bilancio, ma anche di quelli eventualmente contestati – in tutto o in parte – ed ancora non accertati giudizialmente.
Pertanto, l’assenza di certezza, con riguardo a taluna delle voci di passività, non è rilevante, in quanto esse dovranno essere comunque computate per verificare il complessivo indebitamento dell’impresa, al fine di appurare se essa abbia superato la soglia dimensionale indicata nella suddetta norma.
Nel caso in epigrafe, il bilancio dell’impresa riportava alla voce “rischi ed oneri” la somma di euro 1.407.000, la quale, secondo quanto risultante dalla nota integrativa, era stata appostata a copertura di debiti dall’esistenza certa o probabile. Detta voce di bilancio, attenendo ad un dato oggettivo (l’indebitamento), il quale non dipende dall’opinione del debitore, costituisce – necessariamente – elemento sottoposto alla valutazione del giudice che è tenuto a pronunciarsi sull’assoggettabilità a fallimento del soggetto economico.