La Corte di Cassazione, in conformità alla propria consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 13644/2013; Cass. civ., sez. I, n. 5402/2014), ribadisce, nella pronuncia in esame, che “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga […] di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”.
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