Nella pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione riconosce al curatore fallimentare la prerogativa di opporre in via di eccezione, nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo, la revocabilità di un atto compiuto dal fallito, ai sensi dell’art. 95 Legge Fall. modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5.
In particolare, gli Ermellini hanno sancito che siffatta prerogativa del curatore riguarda “l’intera area delle situazioni di inefficacia considerate dalla legge fallimentare dedicata agli atti pregiudizievoli ai creditori”.
Tale eccezione può essere formulata dal curatore fallimentare anche per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, non essendo condizionata né da una preventiva enunciazione in sede di ammissione allo stato passivo, né dal mancato inserimento nel programma di liquidazione, né tantomeno dalla mancata proposizione in via autonoma (cfr. Cass. 25 settembre 2018 n. 22784).
Infine, la Suprema Corte ha precisato che il curatore fallimentare potrà esercitare esclusivamente un’eccezione revocatoria, e non una riconvenzionale revocatoria (come si ammetteva, invece, nel regime ante-riforma), in ragione dell’inammissibilità della proposizione di domande riconvenzionali da parte della curatela.