In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dalla Guardia di finanza senza il rispetto delle formalità delle garanzie difensive specificamente prescritte per il procedimento penale sono inutilizzabili in tale sede ai sensi dell’art. 191 c.p.p., ma sono pienamente utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l’autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, non dovendo essere violate, però, le disposizioni degli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 e 63 del d.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento tributario comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.
Massima Ufficiale