Con ordinanza n. 4662 del 15 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’accertamento con metodo induttivo puro.
In materia di rettifica dei redditi d’impresa, l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro differiscono per la parziale o totale inattendibilità dei dati contabili.
Nel primo caso, le informazioni contenute nelle scritture contabili sono incomplete, false o inesatte, ma non tali da rendere inutilizzabili tali scritture. L’Ufficio accertatore può, quindi, completare le lacune riscontrate e utilizzare presunzioni semplici ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati.
Nel secondo caso, invece, le omissioni, le false o inesatte indicazioni nelle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità di tutti i dati contabili, compresi quelli apparentemente regolari. In tal caso, l’Amministrazione finanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili esistenti, ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.
L’accertamento induttivo puro, effettuato ai sensi dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Amministrazione finanziaria di prescindere completamente dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di determinare l’imponibile sulla base di elementi meramente indiziari.
Questi elementi possono essere categorizzate come presunzioni “supersemplici”, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dagli artt. 2727 e 2729 del codice civile.
Tuttavia, l’utilizzo del criterio induttivo nell’accertamento del reddito implica l’utilizzazione di dati e notizie relativi allo stesso periodo d’imposta, escludendo la possibilità di desumere il reddito da un’annualità precedente. Ciò è dovuto all’autonomia di ciascun periodo d’imposta e all’assenza della presunzione di costanza di redditività in anni diversi.
Tuttavia, le circostanze di fatto riferite ad un determinato anno fiscale possono costituire validi elementi indiziari per ricostruire i dati corrispondenti relativi agli anni precedenti, se utilizzati con criteri di razionalità e prudenza.
Infatti, tali circostanze non possono essere estese acriticamente ad ogni altro esercizio precedente o successivo.