Con la sentenza n. 7259 del 22 marzo 2017, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che, nel caso in cui l’accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. 600/1973, l’onere probatorio è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi desumibili dai predetti conti del contribuente.
Nel caso di specie, si determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che sarà tenuto a dimostrare analiticamente che gli elementi desumibili dalla rendicontazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili.
Pertanto, il contribuente in grado di giustificare in maniera adeguata e dettagliata i versamenti effettuati sul conto personale, sostenendo che gli stessi derivano da prelevamenti fatti sul conto aziendale dai quali venivano trattenuti importi relativi a spese per gli ordinari bisogni familiari e personali, lo stesso assolve correttamente l’onere probatorio posto a suo carico.