In tema di accertamento tributario, resta fermo il principio per cui l’obbligo di conservazione di atti e documenti contabili non può eccedere il termine di 10 anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione, contenuto nell’art. 2220 c.c. e pure specificamente previsto, agli effetti tributari, dall’art. 8, comma 5, della Legge n. 212 del 2000. Infatti, il disposto di cui al comma 2 dell’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 – in base al quale le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine decennale – opera solo se l’accertamento, iniziato prima del decimo anno, non sia ancora stato definito a tale scadenza. Diversamente, infatti, ne deriverebbe per il contribuente un obbligo di conservazione della documentazione probatoria, per un tempo indefinito, in violazione della normativa sopra citata, nonché del diritto di difesa.
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