Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 Febbraio 2024 il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, che entra in vigore dal 22 febbraio 2024.
Il Decreto in questione, oltre a disciplinare il nuovo istituto del concordato preventivo biennale (per il quale si rinvia al notizia data quest’oggi e reperibile a questo link), contiene disposizioni di rilievo per quanto concerne l’accertamento tributario.
In sintesi, il Decreto:
- potenzia la partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento (art. 1), ovvero, in particolare:
- nel procedimento di adesione lo schema di provvedimento verrà comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dal nuovo art. 6-bis, comma 3 dello Statuto del contribuente, e dovrà contenere, oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni
- l’adesione, che presuppone l’accettazione integrale dei rilievi svolti dagli accertatori (salvi errori manifesti, che potranno essere segnalati all’Ufficio), comporterà la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo;
- l’adesione dovrà intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all’organo che lo ha redatto.
- Prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) per analizzare il rischio fiscale, anche per i controlli in via preventiva, favorendo allo scopo l’accesso a tutte le banche dati disponibili (art. 2);
- Rafforza la cooperazione internazionale nella lotta all’evasione fiscale (art. 3), facilitando lo scambio di informazioni e la realizzazione di verifiche congiunte.
- Contiene misure di prevenzione e contrasto all’evasione IVA (art. 4), con particolare riferimento all’evasione IVA nelle operazioni intracomunitarie, inclusa l’obbligatorietà di una garanzia per i soggetti extra UE che effettuano operazioni intracomunitarie.
- Vengono revisionati i termini di prescrizione e decadenza (così come dettagliati nell’art. 5), e vengono modificati i termini per la presentazione di dichiarazioni tardive, ovvero:
- in caso di infedele denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.
- in caso di omessa denunzia, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- a decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l’azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
- col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell’imposta, si prescrive l’azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.