WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Attualità

Accessibilità siti web e applicazioni mobili dei soggetti privati

Le novità della Circolare AGID n. 3/2022

31 Gennaio 2023

Chiara Cimarelli, Counsel, DLA Piper

Il presente contributo analizza le novità della Circolare AGID n. 3/2022 sull’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili dei soggetti privati, volta a favorire e semplificare l’accesso per tutti gli utenti agli strumenti informatici


Accessibilità siti web privati

E’ dello scorso 5 gennaio la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 della Repubblica Italiana della Circolare n. 3/2022 (“Accessibilità dei siti web e applicazioni mobili dei soggetti privati”, la “Circolare”) con la quale l’Agenzia per l’Italia Digitale (“AGID”) ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 1 bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (“Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”), come modificata per effetto del decreto legge n. 76/2020.

Come noto, la legge n. 4/2004 (che già tutelava il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione) è stata modificata per effetto del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 (“Riforma dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”), con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2016/2020 sull’accessibilità, in particolare da parte di persone con disabilità, ai siti web e alle applicazioni mobili di enti pubblici.

L’articolo 2 della sopra citata Direttiva consentiva agli Stati Membri di “mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione che vadano al di là delle prescrizioni minime per l’accessibilità web di siti internet e applicazioni mobili stabiliti [..]” dalla Direttiva.

In linea con quanto sopra riportato, l’Italia ha pertanto introdotto, nella legge n. 4/2004, il comma 1 bis dell’articolo 3 che prevede quanto segue:

La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1[1], che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiori a cinquecento milioni di euro”.

Con il medesimo decreto, è stato altresì introdotto, nell’ambito della stessa legge n.4/2004, l’articolo 9, comma 1 bis, il quale prevede che l’inosservanza alle disposizioni della legge sia accertata e sanzionata da AGID, la quale applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% del fatturato in caso di inottemperanza alla diffida all’eliminazione delle infrazioni notificate al trasgressore da AGID.

L’introduzione del comma 1 bis all’articolo 3 ha destato non poche perplessità interpretative, anche in considerazione della data del 5 novembre 2022 indicata dalla legge n.4/2004 come data di adeguamento alla normativa.

Linee guida AGID sull’accessibilità dei siti web

La Circolare chiarisce, tra l’altro, quanto segue.

1. Soggetti erogatori privati

I privati soggetti agli obblighi di accessibilità sono:

  • le persone fisiche che svolgono attività commerciali, aventi partita IVA;
  • le persone giuridiche private, svolgenti attività commerciale, indipendentemente dalla forma giuridica assunta;
  • enti del terzo settore di natura privata a condizione che svolgano attività commerciale soggetta a IVA.

2. Società estere

La Circolare chiarisce che anche le società estere, quando offrono servizi al pubblico (secondo la definizione che se ne dà infra) attraverso siti web o applicazioni, sia che abbiano una presenza in Italia (es. branch) o la sede all’estero, ricadono nell’ambito di applicazione della legge n. 4/2004.

3. Servizi al pubblico

La Direttiva 2016/2102 include negli obblighi di accessibilità i siti web e le applicazioni mobili di soggetti (incluse, ad esempio, le ONG) che forniscono “servizi pubblici essenziali per il pubblico o servizi specifici per le esigenze delle persone con disabilità [..]”.

Il legislatore italiano ha esteso gli obblighi di accessibilità ai soggetti erogatori privati, facendo riferimento ai servizi essenziali e ai servizi destinati a persone con disabilità.

Rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione della legge n.4/2004, tra l’altro, i seguenti servizi, ove offerti on line:

  • Energia, acqua, gas;
  • Trasporto passeggeri;
  • Servizi postali ed attività di corriere;
  • Servizi sanitari e assistenza sociale;
  • Istruzione;
  • Raccolta rifiuti;
  • Comunicazioni elettroniche;
  • Servizi bancari e assicurativi;
  • Commercio elettronico, etc.

4. Offerta al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili

Per ricadere nell’ambito di applicazione della legge n.4/2004, i servizi al pubblico sopra sommariamente ricordati devono essere offerti tramite siti web o applicazioni mobili.

In particolare i contenuti extranet/intranet (i.e. siti web disponibili sono a un gruppo chiuso di persone e non al pubblico) ricadono nell’ambito di applicazione della legge, a condizione che siano stati pubblicati a partire dal 23 settembre 2019 o siano stati soggetti a revisione sostanziale a partire dalla predetta data.

Ricadono inoltre nell’ambito di applicazione della legge anche i contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti.

5. Fatturato medio

Il fatturato medio dei soggetti obbligati deve essere stato, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.

Per le imprese di assicurazione, il fatturato deve essere calcolato in base a quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge n. 287/1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), come successivamente modificata.

In caso di gruppo, la valutazione circa il superamento della soglia del fatturato medio degli ultimi tre anni è effettuata in relazione al fatturato del gruppo.

6. Termine di adeguamento

La Circolare chiarisce che il termine di adeguamento è perentoriamente il 5 novembre 2022.

E’ responsabilità dei soggetti erogatori provvedere a rendere i siti web e le applicazioni mobili conformi agli obblighi di accessibilità entro il termine indicato.

La conformità va verificata in base agli articoli 6 e ssgg. della direttiva UE 2016/2102.

7. Nullità dei contratti

L’eventuale non conformità a quanto indicato dalla direttiva determina la nullità dei contratti stipulati dai soggetti privati a far data dalla pubblicazione delle Linee Guida in materia di accessibilità da parte di AGID lo scorso 21 dicembre 2022.

La sommaria ricognizione sopra svolta non lascia adito a dubbi che anche le imprese di assicurazione e i relativi intermediari (sia italiani che stranieri, svolgenti attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi) purchè aventi le caratteristiche di fatturato sopra indicate e a condizione che offrano i propri servizi on line, debbano procedere a garantire l’accessibilità dei propri prodotti a tutti e, in particolare, a soggetti con disabilità.  

 

[1] Pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, dell’articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici economici, aziende private concessionarie di servizi pubblici, aziende municipalizzate regionali, enti di assistenza e riabilitazione pubblici, aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, aziende appaltatrici di servizi informatici, organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, nonchè tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazione per l’erogazione dei prori servizi tramite propri sistemi informativi o internet.

Leggi gli ultimi contenuti dello stesso autore
Attualità
Assicurazioni

Polizze linked: perplessità sulla consultazione IVASS

20 Giugno 2024

Chiara Cimarelli, Partner, DLA Piper

Il contributo affronta il tema della polizze linked alla luce delle novità della seconda consultazione IVASS in materia.
Attualità
Assicurazioni

Le polizze assicurative obbligatorie per i rischi catastrofali

20 Marzo 2024

Chiara Cimarelli, Partner, Insurance – Lit & Reg, DLA Piper

Francesco Edoardo Ascione, Legal Director, Real Estate, DLA Piper

Il presente contributo affronta il tema delle polizze assicurative obbligatorie per i rischi catastrofali introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
Vuoi leggere la versione PDF?
Vuoi leggere altri contenuti degli autori?

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
Iscriviti alla nostra Newsletter