Il presente contributo analizza le novità della Circolare AGID n. 3/2022 sull’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili dei soggetti privati, volta a favorire e semplificare l’accesso per tutti gli utenti agli strumenti informatici.
Accessibilità siti web privati
E’ dello scorso 5 gennaio la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 della Repubblica Italiana della Circolare n. 3/2022 (“Accessibilità dei siti web e applicazioni mobili dei soggetti privati”, la “Circolare”) con la quale l’Agenzia per l’Italia Digitale (“AGID”) ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 1 bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (“Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”), come modificata per effetto del decreto legge n. 76/2020.
Come noto, la legge n. 4/2004 (che già tutelava il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione) è stata modificata per effetto del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 (“Riforma dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”), con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2016/2020 sull’accessibilità, in particolare da parte di persone con disabilità, ai siti web e alle applicazioni mobili di enti pubblici.
L’articolo 2 della sopra citata Direttiva consentiva agli Stati Membri di “mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione che vadano al di là delle prescrizioni minime per l’accessibilità web di siti internet e applicazioni mobili stabiliti [..]” dalla Direttiva.
In linea con quanto sopra riportato, l’Italia ha pertanto introdotto, nella legge n. 4/2004, il comma 1 bis dell’articolo 3 che prevede quanto segue:
“La presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1[1], che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiori a cinquecento milioni di euro”.
Con il medesimo decreto, è stato altresì introdotto, nell’ambito della stessa legge n.4/2004, l’articolo 9, comma 1 bis, il quale prevede che l’inosservanza alle disposizioni della legge sia accertata e sanzionata da AGID, la quale applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% del fatturato in caso di inottemperanza alla diffida all’eliminazione delle infrazioni notificate al trasgressore da AGID.
L’introduzione del comma 1 bis all’articolo 3 ha destato non poche perplessità interpretative, anche in considerazione della data del 5 novembre 2022 indicata dalla legge n.4/2004 come data di adeguamento alla normativa.
Linee guida AGID sull’accessibilità dei siti web
La Circolare chiarisce, tra l’altro, quanto segue.
1. Soggetti erogatori privati
I privati soggetti agli obblighi di accessibilità sono:
- le persone fisiche che svolgono attività commerciali, aventi partita IVA;
- le persone giuridiche private, svolgenti attività commerciale, indipendentemente dalla forma giuridica assunta;
- enti del terzo settore di natura privata a condizione che svolgano attività commerciale soggetta a IVA.
2. Società estere
La Circolare chiarisce che anche le società estere, quando offrono servizi al pubblico (secondo la definizione che se ne dà infra) attraverso siti web o applicazioni, sia che abbiano una presenza in Italia (es. branch) o la sede all’estero, ricadono nell’ambito di applicazione della legge n. 4/2004.
3. Servizi al pubblico
La Direttiva 2016/2102 include negli obblighi di accessibilità i siti web e le applicazioni mobili di soggetti (incluse, ad esempio, le ONG) che forniscono “servizi pubblici essenziali per il pubblico o servizi specifici per le esigenze delle persone con disabilità [..]”.
Il legislatore italiano ha esteso gli obblighi di accessibilità ai soggetti erogatori privati, facendo riferimento ai servizi essenziali e ai servizi destinati a persone con disabilità.
Rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione della legge n.4/2004, tra l’altro, i seguenti servizi, ove offerti on line:
- Energia, acqua, gas;
- Trasporto passeggeri;
- Servizi postali ed attività di corriere;
- Servizi sanitari e assistenza sociale;
- Istruzione;
- Raccolta rifiuti;
- Comunicazioni elettroniche;
- Servizi bancari e assicurativi;
- Commercio elettronico, etc.
4. Offerta al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili
Per ricadere nell’ambito di applicazione della legge n.4/2004, i servizi al pubblico sopra sommariamente ricordati devono essere offerti tramite siti web o applicazioni mobili.
In particolare i contenuti extranet/intranet (i.e. siti web disponibili sono a un gruppo chiuso di persone e non al pubblico) ricadono nell’ambito di applicazione della legge, a condizione che siano stati pubblicati a partire dal 23 settembre 2019 o siano stati soggetti a revisione sostanziale a partire dalla predetta data.
Ricadono inoltre nell’ambito di applicazione della legge anche i contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti.
5. Fatturato medio
Il fatturato medio dei soggetti obbligati deve essere stato, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.
Per le imprese di assicurazione, il fatturato deve essere calcolato in base a quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge n. 287/1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), come successivamente modificata.
In caso di gruppo, la valutazione circa il superamento della soglia del fatturato medio degli ultimi tre anni è effettuata in relazione al fatturato del gruppo.
6. Termine di adeguamento
La Circolare chiarisce che il termine di adeguamento è perentoriamente il 5 novembre 2022.
E’ responsabilità dei soggetti erogatori provvedere a rendere i siti web e le applicazioni mobili conformi agli obblighi di accessibilità entro il termine indicato.
La conformità va verificata in base agli articoli 6 e ssgg. della direttiva UE 2016/2102.
7. Nullità dei contratti
L’eventuale non conformità a quanto indicato dalla direttiva determina la nullità dei contratti stipulati dai soggetti privati a far data dalla pubblicazione delle Linee Guida in materia di accessibilità da parte di AGID lo scorso 21 dicembre 2022.
La sommaria ricognizione sopra svolta non lascia adito a dubbi che anche le imprese di assicurazione e i relativi intermediari (sia italiani che stranieri, svolgenti attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi) purchè aventi le caratteristiche di fatturato sopra indicate e a condizione che offrano i propri servizi on line, debbano procedere a garantire l’accessibilità dei propri prodotti a tutti e, in particolare, a soggetti con disabilità.
[1] Pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, dell’articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici economici, aziende private concessionarie di servizi pubblici, aziende municipalizzate regionali, enti di assistenza e riabilitazione pubblici, aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, aziende appaltatrici di servizi informatici, organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, nonchè tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazione per l’erogazione dei prori servizi tramite propri sistemi informativi o internet.