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Giurisprudenza

Accesso ai conti correnti bancari e invalidità dell’accertamento in caso di mancata autorizzazione e concreto pregiudizio per il contribuente

12 Marzo 2019

Avv. Stefano Capponi

Cassazione Civile, Sez. V, 18 aprile 2018, n. 9480 – Pres. Virgilio, Rel. Catallozzi

La Corte di Cassazione aderisce in detta ordinanza all’orientamento più recente in materia di autorizzazione all’Amministrazione finanziaria dovuta ai sensi degli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72 ad accedere alle banche dati, notizie e documenti relativi ai rapporti intrattenuti e alle operazioni effettuate, e, in particolare, ai conti bancari.

Tale orientamento ha evidenziato che le norme in esame subordinano la legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze all’esistenza dell’autorizzazione (e non anche alla relativa esibizione all’interessato) del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del comandante regionale, in virtù di un principio di tutela dell’interesse del privato alla legittimità del procedimento amministrativo.

Tuttavia, specifica la Corte, eventuali illegittimità nell’ambito del procedimento amministrativo di accertamento diventano censurabili davanti al giudice tributario esclusivamente qualora, traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente, concretamente provato, vengano ad inficiare il risultato finale del procedimento e, quindi, l’accertamento medesimo (ex multis Cass. 26 settembre 2014, n. 20420).

Sempre in materia di accesso ai conti bancari la Corte ribadisce il principio per cui si determina in tali ipotesi, in caso di contenzioso, un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni operazione bancaria, che gli elementi dalla stessa desumibili non sono riferibili ad operazioni imponibili.


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