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Accesso ai dati contenuti nella documentazione bancaria: le precisazioni del Garante per la privacy

16 Luglio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella propria newsletter n. 390 del 16 luglio 2014 che si pubblica in allegato, ha precisato come il Codice della privacy consenta ai clienti delle banche l’accesso solo ai propri dati personali contenuti nella documentazione bancaria, tra cui le operazioni effettuate, le registrazioni telefoniche degli ordini di negoziazione, le informazioni raccolte per eseguire ordini di investimento.

Resta invece escluso per l’interessato il diritto ad ottenere la copia integrale della documentazione bancaria come, ad esempio, la copia dell’estratto conto, del contratto, della convenzione sulla determinazione del tasso ultra legale, del piano di ammortamento di un mutuo, diversamente riconducibile nell’ambito dell’art. 119, comma 4, TUB, secondo cui il cliente, o colui che gli succede o subentra nell’amministrazione dei suoi beni, “può ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

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