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Accesso ai registri centralizzati dei conti bancari: la Direttiva in GU UE

19 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2024/1654 del 31 maggio 2024 che modifica la Direttiva (UE) 2019/1153 per quanto riguarda l’accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso il sistema di interconnessione e le misure tecniche per facilitare l’uso delle registrazioni delle operazioni.

L’obbiettivo della Direttiva è quello di agevolare l’accesso alle informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi, compreso il terrorismo: un rapido accesso alle informazioni finanziarie è infatti essenziale per condurre indagini penali efficaci e reperire e successivamente confiscare con successo gli strumenti e i proventi di reato, soprattutto nel quadro delle indagini sulla criminalità organizzata e la cibercriminalità.

La Direttiva (UE) 2019/1153 consente alle autorità designate dagli Stati membri tra le loro autorità competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati di accedere e consultare le informazioni relative ai conti bancari, con riserva di determinate garanzie e limitazioni.

Le autorità competenti designate a norma della Direttiva (UE) 2019/1153 includeranno in base alle attuali modifiche anche gli uffici per il recupero dei beni e le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione, nella misura in cui sono competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati ai sensi del diritto nazionale: tali autorità avranno il potere di accedere e di consultare direttamente soltanto il registro centralizzato dei conti bancari dello Stato membro che le ha designate.

Tenuto conto della natura transfrontaliera della criminalità organizzata, del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro, come pure dell’importanza di disporre di informazioni finanziarie pertinenti per contrastare i reati gravi, anche mediante il reperimento, il congelamento e la confisca tempestivi dei beni acquisiti in modo illegale laddove possibile e opportuno, le autorità competenti designate potranno quindi accedere e consultare direttamente i registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri attraverso il SIRCB.

Tuttavia, le garanzie e le limitazioni previste dalla Direttiva (UE) 2019/1153 si applicheranno anche alla facoltà di accesso e di consultazione delle informazioni sui conti bancari attraverso il SIRCB.

Tali garanzie e limitazioni riguardano, in particolare:

  • le autorità che hanno la facoltà di accedere e consultare le informazioni sui conti bancari
  • le finalità per le quali l’accesso e la consultazione possono essere consentiti
  • le tipologie di informazioni accessibili e consultabili

I registri delle operazioni forniscono informazioni fondamentali per le indagini penali, che, tuttavia, sono ostacolate dal fatto che gli enti finanziari e gli enti creditizi, compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività, forniscono alle autorità competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di reati registri delle operazioni in diversi formati, che non sono immediatamente utili per l’analisi.

La natura transfrontaliera della maggior parte delle indagini sui reati gravi, la disparità dei formati utilizzati per fornire le registrazioni delle operazioni e le difficoltà di trattamento di tali dati, ostacolano lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e lo sviluppo di indagini finanziarie transfrontaliere: pertanto, al fine di migliorare la capacità delle autorità competenti di effettuare indagini finanziarie, la direttiva pubblicata stabilisce infine misure volte a garantire che gli enti finanziari e gli enti creditizi in tutta l’Unione, compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività, forniscano registrazioni delle operazioni in un formato facile da trattare e analizzare da parte delle autorità competenti.

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