La Banca d’Italia ha pubblicato il 22 luglio 2024 i risultati dello studio teso a osservare l’andamento dei procedimenti di accesso al mercato dei nuovi soggetti vigilati, curati dagli Uffici di Vigilanza nel periodo 2021-2023.
Gli Autori dello studio rilevano, in primo luogo, che «nel triennio 2021-2023 la Banca d’Italia ha adottato complessivamente 83 provvedimenti autorizzativi e ha rilasciato 110 pareri nell’ambito di altrettanti procedimenti di competenza della Consob», dei quali solo due relativi al settore bancario.
Gli Autori sottolineano, quindi, il dinamismo del «comparto non bancario» nel periodo oggetto di indagine.
In particolare, con riferimento ai gestori, nel periodo oggetto di indagine sono state autorizzate 3 società di investimento semplici, «21 società di gestione del risparmio (SGR) e 27 società di investimento a capitale fisso (SICAF)» (queste ultime prevalentemente attive nel settore del venture capital e del private equity).
Gli Autori sottolineano a questo proposito che la SICAF eterogestita è la forma maggiormente prescelta per la costituzione di OICR immobiliari.
Per quanto concerne il settore del «credito non bancario», sono stati autorizzati 8 intermediari finanziari ex art. 106 TUB, tutti controllati da gruppi bancari o parte di gruppi industriali e organizzati secondo un «un modello di business di tipo tradizionale, con strutture organizzative snelle, funzioni di controllo spesso attribuite alle holding e utilizzo di risorse umane e tecniche del gruppo di appartenenza, per contenere i costi operativi».
Nel «settore dei pagamenti», poi, gli Autori rilevano che l’Autorità ha rilasciato 16 autorizzazioni a istituti di pagamento e di moneta elettronica «quasi tutte caratterizzate da un significativo contenuto tecnologico».
Quanto poi ai pareri rilasciati alla Consob ai fini dei procedimenti di autorizzazione condotti da quest’ultima, gli Autori si soffermano sui pareri rilasciati per l’autorizzazione di nuove SIM e l’autorizzazione di gestori di portali di crowdfunding secondo la nuova normativa di cui al Regolamento (UE) 1503/2020 e al successivo D.Lgs. 30/2023.
I procedimenti relativi alle SIM riguardavano «in prevalenza per l’esercizio delle attività di negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e consulenza in materia di investimenti», e «più della metà delle iniziative si inscrive[va] nel processo di riposizionamento di operatori del Regno Unito a seguito della Brexit.
Nei casi esaminati, ciò si è tradotto nella costituzione di intermediari di diritto italiano, che hanno poi continuato a operare nell’Unione europea in regime di passaporto».
Per i procedimenti relativi ai gestori di portali di crowdfunding «sono stati rilasciati alla Consob 17 pareri: 8 intermediari sono stati autorizzati a prestare solo il servizio di investment-based crowdfunding, 5 solo il servizio di lending-based crowdfunding mentre 3 operatori sono stati autorizzati a prestare entrambi i servizi.
A questi si aggiunge un operatore che ha richiesto l’autorizzazione come SIM – sebbene specializzata nella sola offerta di servizi di crowdfunding – poiché i volumi di raccolta sulla piattaforma superano la soglia prevista dal Regolamento (€ 5 mln su base annuale)».
Quanto ai procedimenti relativi a intermediari esteri, gli Autori evidenziano che «la Banca d’Italia ha ricevuto complessivamente 293 notifiche da parte delle Autorità dei paesi di origine per consentire ad intermediari comunitari di operare in Italia con stabilimento e/o in libera prestazione di servizi» e, in particolare, che «per le società di gestione il primo paese per numero di notifiche rimane la Francia, dove l’industria dei fondi di investimento alternativi (FIA) è particolarmente sviluppata; seguono Lussemburgo e Irlanda, dove gli operatori possono beneficiare della presenza di società specializzate nell’offerta di servizi accessori (ad esempio, servizi informatici e di deposito titoli), oltre che di forme di agevolazione fiscale.
Per gli istituiti di moneta elettronica e di pagamento il primo paese per numero di notifiche è la Lituania, seguita da Malta e Irlanda. Si tratta in tutti i casi di paesi che hanno adottato politiche di supporto alla trasformazione digitale delle rispettive economie, favorendo l’ingresso nel mercato di un cospicuo numero di operatori, che hanno poi usufruito del passaporto comunitario per prestare i propri servizi nell’UE».
Infine, dopo aver rilevato nel proprio studio che i progetti imprenditoriali oggetto di autorizzazione hanno comportato un crescente livello di frammentazione della catena del valore in gran parte dei settori vigilati, gli Autori concludono il proprio studio affermando che «agilità e rapidità – sul piano operativo e strategico – risultano caratteristiche fondamentali in un mercato in rapida evoluzione.
La piccola dimensione ha però spesso limitato la capacità di costruire modelli di business redditizi e sostenibili nel tempo, specie quando caratterizzati dalla prevalenza di ricavi commissionali in settori a ridotta marginalità.
Allo stesso modo, la flessibilità conseguita attraverso l’ampio ricorso all’outsourcing o nuove forme di partnership (es. come la prestazione di servizi in white label) richiede un presidio attento, per evitare che si trasformi in un vincolo o – peggio – in una forma di dipendenza strategica da soggetti esterni.
Le forme e gli impatti della progressiva disarticolazione delle caten[e] del valore e la crescente frammentazione dell’offerta sono al centro dell’attenzione della funzione di vigilanza.
L’accresciuta interconnessione tra gli operatori, il sempre maggior rilievo della tecnologia e dei fornitori di servizi tecnologici, l’ingresso sul mercato di nuovi intermediari fortemente specializzati ma anche di piccole dimensioni, aumentano significativamente le dimensioni da presidiare per garantire la stabilità del sistema finanziario.
L’efficace esercizio dei poteri e delle responsabilità attribuite alla Banca d’Italia in sede autorizzazione dell’accesso al mercato rappresenta in tal senso uno strumento prezioso».