Nella pronuncia in esame il Tribunale di Milano approva la domanda cautelare ex artt. 700 cpc e 2476 cc avanzata da soci di srl al fine di consultare la documentazione relativa alla amministrazione della società, ciò respingendo le controdeduzioni invocate dalla società stessa relativamente agli interessi concorrenziali dei ricorrenti rispetto alla stessa.
In particolare, la ricorrenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (necessari per l’emissione del provvedimento cautelare) viene individuata nell’espresso riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione sociale in capo ai soci di srl che non partecipino all’amministrazione (ex art. 2476, secondo comma, c.c.), nonché nella struttura stessa del diritto di accesso, il quale ha ad oggetto la verifica indifferibile della gestione sociale in atto.
Relativamente infine all’utilizzo potenzialmente pregiudizievole delle informazioni ottenute tramite il diritto di accesso da parte di soci portatori di interessi concorrenziali, il Tribunale ricorre al generale principio di buona fede, la cui applicazione comporta che il diritto alla consultazione possa trovare specifica limitazione attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei dati sensibili presenti nella documentazione. Nel caso di specie, il Tribunale accoglie la richiesta di “controcautela” avanzata dalla resistente, concedendo il mascheramento dei dati individuanti l’identità di clienti e fornitori, da eseguirsi peraltro a spese della società stessa, configurandosi come limitazione del diritto di accesso del socio disposta nell’interesse della srl.