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Giurisprudenza

Accollo da parte dello Stato del debito dei fideiussori di cooperative agricole: presupposti di operatività

6 Dicembre 2016

Matteo Arrigoni, Dottorando di ricerca in Diritto commerciale, Università di Brescia

Cassazione Civile, Sez. III, 5 maggio 2016, n. 8945 – Pres. Spirito, Rel. Pellecchia

L’accollo da parte dello Stato della situazione debitoria maturata dai fideiussori delle cooperative agricole che si trovano in stato di insolvenza (art. 1-bis del D.L. 149/1993, convertito in legge con L. 237/1993) è previsto soltanto per le garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse di cui sia stata previamente accertata l’insolvenza in data anteriore al 20 maggio 1993 (data di entrata in vigore della normativa). Al riguardo, si esclude che il momento di accertamento dell’insolvenza possa essere fatto corrispondere con il ricorso – da parte della banca – alla procedura monitoria, in quanto tale ricorso è conseguenza dell’asserito inadempimento di un’obbligazione e non già di un avvenuto accertamento di insolvenza dell’obbligato. Ciò vale, evidentemente, anche per l’atto di costituzione in mora, antecedente al ricorso per ingiunzione.

Inoltre, non sussiste il vizio di ultrapetizione nel caso in cui il giudice accolga una variazione puramente quantitativa del petitum, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, che non alteri i termini sostanziali della controversia e non introduca nuovi temi d’indagine,

Infine, come già statuito, la norma che prevede la nullità dei patti contrattuali che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotta con l’art. 4 della L. n. 108/1996), non è retroattiva, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, non influisce sulla validità delle clausole dei contratti stessi (v. Cass. civ. Sez. 1, 28/05/2015, n. 11015).


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