Con la sentenza in commento la Suprema Corte conferma l’orientamento in tema di efficacia dell’accollo di mutuo fondiario che quando fa assumere il debito direttamente nei confronti del creditore, e quindi si qualifica come un accollo di tipo esterno ex art. 1273 cod. civ. che non richiede il consenso espresso del creditore, perfezionandosi con il solo accordo tra accollante ed accollato.
La vicenda originava dal mancato riconoscimento del credito, in base all’art. 1, co. 194, l. 228 del 2012, derivante da un’operazione di mutuo fondiario a favore di un ente creditizio, in seguito alla cessione, da parte dell’originaria società mutuataria, di alcune unità immobiliari con il contestuale accollo da parte dell’acquirente della quota di mutuo gravante sugli immobili acquistati.
In particolare, tra i diversi motivi di rigetto rilevati dal giudice territoriale, vi era la mancata prova dell’adesione dell’istituto mutuante all’accollo della quota di mutuo da parte della società acquirente le unità immobiliari, considerato che l’adesione del creditore accollatario alla convenzione di accollo c.d. interno tra debitore e terzo rappresentava, secondo il giudicante, condizione per l’acquisto del diritto alla solutio nei confronti del terzo, con l’effetto di sostituzione della responsabilità patrimoniale dell’accollante a quella del debitore originario.
Il Supremo Collegio, richiamando il consolidato orientamento in materia, accoglie i motivi di ricorso rilevando come l’operazione si qualificasse come di accollo di tipo esterno ex art. 1273 cod. civ. che faceva acquistare al creditore una ragione di credito nei confronti dell’accollante indipendentemente dal suo espresso consenso; per cui l’accollo si sarebbe perfezionato con il consenso prestato dall’accollante e il debitore accollato non necessitando del consenso espresso del terzo creditore.