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Acconti IRPEF 2025: in GU la norma corretta

24 Aprile 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 94 del 23 aprile 2025, il decreto-legge n. 55 del 23 aprile 2025, con disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.

Il decreto-legge introduce norme di coordinamento tra il D. Lgs. 216/2023, attuativo della delega sulla riforma fiscale, e la legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024), al fine di correggere un difetto di coordinamento tra il primo, che prevedeva per il solo 2024 la riduzione delle aliquote IRPEF da 4 a 3 e la seconda, che ha reso strutturale tale riduzione di aliquote.

In particolare, il decreto-legge sostituisce, all’art. 1, c. 4, del D. Lgs. 216/2023, le parole: “i periodi d’imposta 2024 e 2025“, con il solo “periodo d’imposta 2024“: in seguito all’intervento correttivo, in sostanza, i lavoratori dipendenti e i pensionati senza redditi aggiuntivi, non dovranno versare alcun acconto IRPEF per il 2025.

In seguito alle preoccupazioni sollevate da CAF e sindacati, che avevano evidenziato il rischio di un disallineamento tra le aliquote del 2024 e quelle previste per il nuovo anno fiscale, si ricorda che il MEF, con comunicato stampa del 25 marzo 2025, aveva preannunciato tale intervento normativo, volto a garantire l’applicazione delle nuove aliquote IRPEF 2025 già nel calcolo degli acconti d’imposta.

Secondo l’interpretazione dei CAF, infatti, sarebbe derivato un aggravio fiscale per i dipendenti ed i pensionati in seguito all’applicazione dell’art. 1 c. 4 D.Lgs. 216/2023, il quale, prevedendo la riduzione dal 25 al 23% dell’aliquota IRPEF per i redditi da 15.000 a 28.000 euro e l’innalzamento della detrazione di lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro, aveva stabilito che tali interventi non si sarebbero dovuti applicare per la determinazione degli acconti dovuti per gli anni 2024 e 2025, per i quali si doveva invece considerare la disciplina in vigore per l’anno 2023.

Il MEF sveva precisato che l’intenzione del legislatore era quella di sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina IRPEF solo per gli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di IRPEF, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto: in altri termini, non si voleva intervenire nei confronti di soggetti che, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, la disposizione di cui all’art. 1 c. 4 D. Lgs. 216/2023, secondo il MEF, andava interpretata nel senso che l’acconto per l’anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023, solo nei casi in cui la differenza tra l’imposta relativa all’anno 2024 e le detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto (calcolato in base alla normativa applicabile al periodo d’imposta 2024) risulti superiore a 51,65 euro.

La correzione normativa ora risolve in tali termini qualsiasi dubbio interpretativo sorto.

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