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Acconto ai soci sul risultato finale della liquidazione: chiarimenti AE sul trattamento fiscale

22 Dicembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 847 del 21 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme attribuite ai soci a titolo di acconto sul risultato finale della liquidazione, ai sensi dell’articolo 2491, secondo comma, del codice civile.

Nel caso di acconto sul risultato finale di liquidazione, trova applicazione il combinato disposto degli articoli 47, comma 7, 86, comma 5-bis e 89, comma 2, del TUIR, in base al quale, ai fini del trattamento fiscale delle somme erogate a soggetti IRES nel caso di liquidazione di una società, occorre distinguere l’importo corrisposto a titolo di utili, che costituisce un dividendo, da quello corrisposto a titolo di capitale e riserve di capitale in eccedenza rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, che invece costituisce plusvalenza.

Nella fattispecie in esame l’importo dell’acconto sul risultato finale di liquidazione costituisce una distribuzione di riserve di utili e, di conseguenza, deve essere trattato come un dividendo, il che comporta, per la Società, l’obbligo di predisporre il modello CUPE.

Conseguentemente, la distribuzione delle riserve di utili in questione – che comprendono la riserva di rivalutazione ex legge n. 350 del 2003 – fa scattare il presupposto impositivo relativamente alla riserva in sospensione d’imposta, sia in capo alla società che ai soci.

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