L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 2024/446423, ha stabilito le modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) del mese di dicembre 2024.
I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’IVA sono tenuti, ai sensi dell’art. 6, c. 2, L. 405/1990 ad eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.
Il versamento dell’imposta è effettuato, ai sensi dell’art. 19, c. 1 e 6 D. Lgs. 241/1997 e dell’art. 1, c. 1, del D. Lgs. 37/1990, mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24 (banche, Poste Italiane S.p.a., prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione).
Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall’art. 6, c. 5-bis L. 405/1990, non oltre il successivo 31 dicembre.
Poiché le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di riversamento delle somme, a seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti (cartaceo, telematico tramite servizi degli intermediari, telematico tramite servizi dell’Agenzia), l’AE ha disposto, anche in deroga alle previsioni convenzionalmente pattuite, i tempi e le modalità per il riversamento all’Erario delle somme riscosse nelle date del 20, 23, 24 e 27 dicembre 2024 a titolo di acconto IVA, avendo acquisito il parere favorevole del MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) e della Banca d’Italia.
Si è, infine, precisato che le somme riscosse tramite modello F24 EP e regolate il 31 dicembre 2024, sono escluse dalle disposizioni del provvedimento, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto IVA.