L’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio deve essere interpretato nel senso che un accordo di rateizzazione di un credito, stipulato, in seguito all’insolvenza del consumatore, tra quest’ultimo e il creditore con l’intermediazione di un’agenzia di recupero crediti, non è «senza spese», ai sensi di tale disposizione, qualora, con tale accordo, il consumatore s’impegni a rimborsare l’importo totale di tale credito e a pagare interessi o spese che non sono stati previsti dal contratto iniziale ai termini del quale è stato concesso detto credito.
L’articolo 3, lettera f), e l’articolo 7 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che un’agenzia di recupero che stipula, in nome del creditore, un accordo di rateizzazione di un credito insoluto ma che agisce come intermediario del credito solo in via accessoria, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio, va considerata un «intermediario del credito», ai sensi di tale articolo 3, lettera f), e non è soggetta all’obbligo d’informazione precontrattuale del consumatore, a norma degli articoli 5 e 6 di tale direttiva.