Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 giugno 2023 il Regolamento (UE) 2023/1067 della Commissione del 1 giugno 2023 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’UE sugli accordi anticoncorrenziali a determinate categorie di accordi di specializzazione.
L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato, prevede che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi, decisioni e pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano ad oggetto o per effetto l’impedimento, la restrizione o la distorsione del gioco della concorrenza nel mercato interno, con particolare riguardo a quelli che consistono nel:
- stabilire i prezzi di acquisto o vendita o altre condizioni di transazione;
- limitare o controllare produzione, sbocchi, sviluppo tecnico o investimenti;
- suddividere i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- applicare condizioni contrattuali non uniformi per prestazioni equivalenti, determinando svantaggio nella concorrenza;
- subordinare la conclusione di contratti all’accettazione di prestazioni supplementari privi nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
Il Regolamento (CEE) n. 2821/71 attribuisce ad un Regolamento della Commissione il potere di escludere dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato, con oggetto la specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per la realizzazione della specializzazione stessa.
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1218/2010 la Commissione definisce le categorie di accordi di specializzazione che soddisfano le condizioni indicate dall’articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
Il Regolamento (UE) n. 1218/2010 scade il 30 giugno 2023. Risulta quindi opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria, che tenga conto dell’esperienza complessivamente positiva acquisita nell’applicazione del Regolamento (UE) n. 1218/2010 e dei risultati della valutazione del medesimo.
Per il periodo tra il 1 luglio 2023 e il 30 giugno 2025, agli accordi già in vigore al 30 giugno 2023 che non soddisfano le condizioni di esenzione del Regolamento (UE) 2023/1067 ma soddisfano quelle del Regolamento (UE) n. 1218/2010, non trova applicazione il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1.