Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2021 sono state emanato le Disposizioni per l’attuazione dei commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 disciplinanti le modalità di determinazione e di pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali per le imprese con attività internazionale.
Sul punto si ricorda come l’articolo 1, comma 1101, della Legge 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Tali disposizioni prevedono una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e di accordo multilaterale. La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo; il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo.
In base al predetto comma 3-ter, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni attuative per il pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali.