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Accordi verticali: nuove esenzioni per l’e-commerce

12 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con riferimento agli accordi verticali e nuove esenzioni per l’e-commerce, è stato Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’11 maggio 2022 il Regolamento (UE) 2022/720 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, con particolare riguardo al mondo dell’e-commerce.

Come noto, il suddetto articolo 101 vieta le pratiche commerciali che impediscono, restringono o falsano la concorrenza. Il paragrafo 3 dello stesso articolo riconosce tuttavia la possibilità di individuare delle esenzioni nel caso di accordi restrittivi che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico.

Nel prevedere nuove esenzioni, il presente Regolamento prende atto dell’importanza sempre più crescente nella distribuzione di beni e servizi delle piattaforme online (e-commerce), in grado di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra imprese o tra le imprese e i consumatori finali. A tal fine il regolamento prevede espressamente per gli accordi verticali nuove esenzioni per l’e-commerce.

Qualificandosi come accordi verticali, è opportuno che gli accordi sulla fornitura di servizi di intermediazione online godano delle esenzioni dell’articolo 101, paragrafo 3.

In questa prospettiva, il presente Regolamento individua le definizioni rilevanti:

  • i criteri di esenzione
  • la soglia della quota di mercato
  • le restrizioni che eliminano il beneficio dell’esenzione per categoria – restrizioni fondamentali
  • le restrizioni escluse
  • la revoca in casi individuali
  • gli ambiti di non applicazione
  • l’applicazione della soglia di quota di mercato
  • l’applicazione della soglia di fatturato

Viene altresì previsto un regime transitorio che esclude l’applicazione del divieto di cui all’articolo 101 nel periodo dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023 per gli accordi già in vigore al 31 maggio 2022 che non soddisfano le condizioni di esenzione previste nel presente regolamento ma che, al 31 maggio 2022, rispettano le condizioni di esenzione stabilite dal regolamento (UE) n. 330/2010.

Il Regolamento è stato approvato a seguito della consultazione pubblica dello scorso luglio 2021.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giugno 2022 con termine fissato al 31 maggio 2034.

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