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Flash News

Accordi verticali, pratiche concordate e pubblicità online: in GU UE le novità

11 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 maggio 2022, il Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione del 10 maggio 2022 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.

Il regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione definisce una categoria di accordi verticali che la Commissione ritiene soddisfino di norma le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

L’esperienza derivante dall’applicazione del regolamento (UE) n. 330/2010, che scade il 31 maggio 2022, è stata complessivamente positiva, come risulta dalla valutazione del regolamento stesso.

Tenuto conto di tale esperienza e dei nuovi sviluppi del mercato, come la crescita del commercio elettronico e le tipologie nuove o più diffuse di accordi verticali, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.

La categoria di accordi per i quali le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato possono essere di norma considerate soddisfatte include accordi verticali riguardanti l’acquisto o la vendita di beni o servizi, qualora tali accordi siano conclusi tra imprese non concorrenti, fra talune imprese concorrenti o da talune associazioni di dettaglianti di beni.

Essa include inoltre accordi verticali contenenti disposizioni accessorie relative alla cessione o all’uso di diritti di proprietà intellettuale. È necessario che il termine «accordi verticali» comprenda le pratiche concordate corrispondenti.

Alcuni tipi di accordi verticali possono incrementare l’efficienza economica nell’ambito di una catena produttiva o distributiva, permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti.

In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi delle transazioni commerciali ed i costi di distribuzione sostenuti dalle parti e ad ottimizzarne gli investimenti e le vendite.

La probabilità che tali incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato delle imprese parti dell’accordo e in particolare dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dai loro clienti, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati.

Finché la quota del mercato rilevante detenuta da ciascuna delle imprese parti dell’accordo non supera il 30 %, si può presumere che gli accordi verticali, se non contengono determinati tipi di gravi restrizioni della concorrenza, comportino in genere un miglioramento della produzione e della distribuzione e riservino ai consumatori una congrua parte dell’utile che ne deriva.

Il presente regolamento non esenta gli accordi verticali che contengono restrizioni dalle quali è probabile che derivino restrizioni della concorrenza e danni per i consumatori o che non sono indispensabili per il conseguimento degli incrementi di efficienza.

In particolare, il beneficio dell’esenzione per categoria di cui al presente regolamento non sia applica agli accordi verticali che contengono determinati tipi di gravi restrizioni della concorrenza, quali la definizione di prezzi di rivendita minimi e fissi e determinati tipi di protezione territoriale, tra cui la pratica di impedire l’uso efficace di internet per le vendite o la messa in atto di determinate restrizioni della pubblicità online.

Di conseguenza, le restrizioni delle vendite online e della pubblicità online rientrano nell’esenzione per categoria prevista dal presente regolamento solo se, direttamente o indirettamente, isolatamente o in combinazione con altri fattori controllati dalle parti, esse non perseguono l’obiettivo di impedire l’uso efficace di internet da parte dell’acquirente o dei suoi clienti per vendere i beni o servizi oggetto del contratto in determinati territori o a determinati clienti oppure di impedire l’uso di un intero canale pubblicitario online, ad esempio i servizi di comparazione dei prezzi o la pubblicità associata ai motori di ricerca.

Ad esempio, le restrizioni delle vendite online non beneficiano dell’esenzione per categoria prevista dal presente regolamento se perseguono l’obiettivo di ridurre in modo significativo il volume complessivo delle vendite online dei beni o dei servizi oggetto del contratto nel mercato rilevante o le possibilità, per i consumatori, di acquistare online i beni o i servizi oggetti del contratto.

Per classificare una restrizione come restrizione fondamentale ai sensi dell’articolo 4, lettera e), possono essere presi in considerazione il contenuto e il contesto della restrizione; tale classificazione non dipende tuttavia da circostanze specifiche del mercato o dalle caratteristiche individuali delle parti.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2022.

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