L’accordo del debitore, procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dalla L. 27 gennaio 2012 n. 3, deve prevedere – in quanto requisito di omologazione – il soddisfacimento integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca. L’unica eccezione, alla necessarietà di detto presupposto, è prevista dall’art. 7, comma primo, della medesima legge, la quale ricorre nelle ipotesi in cui sebbene il credito non venga integralmente soddisfatto, ne sia – quantomeno – assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile. Tale possibilità è verificata in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avendosi preciso riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione e dovendo, pertanto, l’organismo di composizione della crisi attestare l’incapienza del bene oggetto di garanzia.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato alcuni principi di carattere squisitamente processuale. In primis, nel giudizio di legittimità, la procura alle liti rilasciata dal controricorrente deve essere apposta, in calce o a margine, del controricorso e non della copia notificata del ricorso. La mancata osservanza di tale formalità rende inidonea la proposizione del ricorso ed impedisce la formulazione di memorie, poiché non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza. Laddove la suddetta procura sia posta in calce o a margine della copia notificata del ricorso, essa risulterà comunque idonea ai fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del suo difensore alla discussione orale, non essendoci in tal caso incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato (Sez. U, n. 13431/2014).
Inoltre, la procura, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., deve rilasciarsi nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, altrimenti non è qualificabile come controricorso e in tal caso all’intimato non sarà consentito il deposito di memorie e la partecipazione alla discussione orale del ricorso (Sez. 3, n. 25375/2014).