La Prima Sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 4442 del 20 febbraio 2024 (Pres. Ferro, Rel. Crolla), si è pronunciata in ordine alla validità del voto negativo espresso dall’Ufficio legale della banca, relativamente ad un accordo di composizione della crisi, ed in particolare se essa possa efficacemente impegnare la banca stessa.
La Corte ricorda innanzitutto, sul tema, che gli artt.11 e 12 L. 3/2012 non prevedono alcun formalismo, né modalità particolari di espressione del voto negativo, mentre sul consenso alla proposta l’art. 11 c.1 indica forme varie, tra cui telegramma, raccomandata a.r., telefax o PEC: vige pertanto, in materia, ampia deformalizzazione; inoltre, è prevista l’implicita ratificabilità del voto anche ex post dopo la sua espressione comunque avvenuta.
Richiamando la giurisprudenza maggioritaria in materia di concordato preventivo, la Corte precisa inoltre che:
- la manifestazione di voto è atto negoziale unilaterale, suscettibile di ratifica, la cui effettiva provenienza costituisce un accertamento in fatto riservato al giudice di merito;
- non richiede la forma del mandato, secondo la regola di rilascio preventivo della procura che invece la L. Fall., art. 174, prevede positivamente solo per il creditore che intenda farsi fisicamente rappresentare in adunanza: l’esigenza del mandato speciale risponde al fatto che quella prevista dall’art. 174 è un’adunanza dotata di un raggio di funzioni ampio e articolato, che non si esaurisce nel mero svolgimento dell’incombente della manifestazione del voto;
- il voto espresso nel concordato è ascrivibile alla categoria degli atti negoziali unilaterali, oggetto in ogni caso di possibile ratifica ad opera delle società bancarie interessate creditrici (ammesse al voto stesso) e per quanto esse, nella specie, non tempestivamente autrici di rispettiva manifestazione secondo criteri di completezza originaria.
Nel caso in esame, la Cassazione, rigettando il ricorso promosso dalla debitrice (avverso il decreto di rigetto del reclamo del Tribunale, dell’ordinanza di rigetto dell’omologa dell’accordo di composizione della crisi), ha espresso pertanto il seguente principio di diritto:
la preposizione, da parte dell’Ufficio legale della Banca, unità inserita nell’organizzazione della società, alla gestione degli affari contenziosi e legali con potere rappresentativo sostanziale, impegna, in quel determinato settore, la responsabilità dell’impresa indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, essendo il potere rappresentativo un effetto naturale della sua collocazione nell’ambito dell’impresa; inoltre, la costituzione della banca nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento di omologa, implica la ratifica ex post dell’operato dell’Ufficio legale.