Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha espressamente riconosciuto la validità dell’accordo di manleva stipulato tra l’unico socio di una società a responsabilità limitata e il suo amministratore unico che preveda l’obbligo, a carico di quest’ultimo, di indennizzare e manlevare integralmente il socio in relazione a «ogni passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza e insussistenza di attivo, perdita, onere, costo (anche di difesa) di qualsiasi tipo, natura e ammontare» che si verificassero a carico della società in conseguenza della gestione della medesima e fino alla data in cui l’amministratore cessi dalla sua carica.
Infatti, i giudici meneghini, anche in considerazione della esatta determinazione del contenuto dell’accordo di manleva ad opera delle parti, hanno ritenuto l’interesse sotteso all’accordo in discorso quale interesse meritevole di tutela ai sensi dell’Art. 1322 cod.civ..