Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla ammissibilità di un accordo concluso in forma orale avente ad oggetto il recesso di un socio di s.r.l.
La previsione della forma scritta ad substantiam per la costituzione di una società di capitali, osserva il Collegio, la quale ha pacificamente natura inderogabile e risulta diretta alla tutela di interessi di ordine pubblico, non risulta altresì riferibile alla disciplina del recesso ex art. 2473, cod. civ., la quale stabilisce al contrario il principio della libertà di forma, salvo eventuali vincoli convenzionali. Peraltro, aggiunge la Corte, la norma citata è dettata per il diritto di recesso esercitato per atto unilaterale del socio, mentre nel caso di specie il recesso medesimo «costituisce il risultato di un accordo finalizzato ad una concordata composizione degli interessi patrimoniali tra la società ed il socio in uscita, ovvero dell’esercizio del potere di autonomia privata in tema di diritti individuali di natura esclusivamente patrimoniale, e a carattere interamente disponibile».
Infine, la Suprema Corte esclude che il “principio di predeterminazione delle cause di recesso” possa essere qualificato di ordine pubblico, «non potendosi ravvisare preminenti interessi pubblicistici nella disciplina normativa del recesso, volta a regolare questa peculiare fase del rapporto tra società e socio secondo regole di dettaglio adeguate alle tipologie di società e non integranti principi generali inderogabili» e, d’altra parte, limitandosi l’art. 2473, cod. civ. a prevedere che non possano essere escluse le cause di recesso ivi enunciate.