È ammissibile l’accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da un Fondo chiuso di investimento per il tramite della propria SGR, in ragione dell’autonomia patrimoniale riferibile allo stesso, da intendersi come capacità di essere titolare di diritti sostanziali e processuali (Trib. Milano 7232/2016), dalla quale deriva, pertanto, la possibilità di trattare il Fondo chiuso come soggetto la cui crisi può essere risolta mediante l’accordo di ristrutturazione.
Sulla base del suddetto principio il giudice di merito ha ritenuto, nel caso di specie, che il Fondo chiuso, il quale si trovava in stato di crisi, potesse – attraverso la SGR che lo rappresentava – fare ricorso all’istituto dell’accordo di ristrutturazione, sicché la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti (ex art. 182-bis L.F.) ha avuto riguardo esclusivamente al Fondo medesimo.
Il Tribunale ha, inoltre, precisato, in considerazione del divieto di ricorso alle procedure concorsuali – diverse dalla liquidazione coatta – sussistente in capo agli intermediari finanziari, che l’accordo di ristrutturazione, non possedendo natura di procedura concorsuale, è strumento adibile anche dalla sola SGR.