Con Risoluzione n. 9/E del 10 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito o le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative “a favore” di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in cui indicare le variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016, nonché i criteri di imputazione della riduzione della deduzione forfettaria IRAP dall’IRES in caso di presentazione di dichiarazione integrativa IRAP “a favore”.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, le variazioni in diminuzione riferibili alle quote di reddito agevolabile spettanti a seguito di accordo di ruling da patent box, per gli anni di imposta 2015 e 2016, possano essere indicate nelle dichiarazioni integrative, ai fini IRPEF/IRES e IRAP, relative al periodo d’imposta 2016, sempreché non sia stata presentata istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Le variazioni in diminuzione sconteranno le aliquote IRPEF/IRES e IRAP vigenti per l’anno d’imposta 2016.
Con riferimento alla presentazione della dichiarazione integrativa IRAP (“a favore”) a seguito della sottoscrizione di un accordo di ruling da patent box, il contribuente avrà l’obbligo di ridurre la deduzione forfettaria dell’IRAP ai fini dell’IRES, di cui ha eventualmente beneficiato
Sul punto l’Agenzia ritiene corretto imputare la riduzione della citata deduzione forfettaria nel periodo d’imposta in cui il credito IRAP emerso in sede di dichiarazione integrativa “a favore” diviene utilizzabile.