Con risposta ad interpello n. 250 del 10 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione della disciplina antielusiva speciale connessa al regime agevolativo ACE di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE).
Come noto l’“Aiuto alla crescita economica” (ACE), introdotto dall’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rappresenta un incentivo alla capitalizzazione delle imprese finalizzato a riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
Il Nuovo Decreto ACE, modificando le disposizioni di attuazione del decreto 2011/201, ha ampliato il perimetro di osservazione delle ipotesi di duplicazione del beneficio nell’ambito del gruppo (a fronte di un’unica immissione di denaro), ponendo attenzione anche alle operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia (sempre appartenenti al medesimo gruppo).
Nel caso di specie la società aveva registrato in riferimento all’esercizio in questione un incremento lordo del capitale proprio rilevante ai fini ACE, derivante però esclusivamente dall’accantonamento a riserva disponibile dell’utile generato negli esercizi rilevanti ai fini ACE.
Diversamente, però, la società non aveva ricevuto conferimenti, finanziamenti o corrispettivi per cessioni partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d’azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
Nell’escludere la sussistenza dell’effetto duplicativo, l’Agenzia ha richiamato la propria Circolare del 2015 n. 21/E, la quale precisava che, nel caso di base ACE derivante solo da utili accantonati a riserva, va disapplicata la disciplina antielusiva nel caso in cui risulti escluso che la società beneficiaria abbia ricevuto da altri soggetti del gruppo somme a titolo di finanziamento che abbiano già prodotto un beneficio per lo stesso a titolo di conferimenti in denaro.