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Attualità

Ace innovativa: criticità del meccanismo di recapture

21 Febbraio 2023

Giosuè Manguso, AndPartners Tax and Law Firm

Blasco Monteforte Specchi, AndPartners Tax and Law Firm

Di cosa si parla in questo articolo
ACE

Il presente contributo tratta il tema della recapture dell’“Ace innovativa” in presenza di incrementi patrimoniali pregressi negativi, soffermandosi su alcune criticità normative.


Un tema che si sta ponendo, a quanto pare, sempre più di frequente, è la valutazione dell’obbligo di restituzione dell’Ace innovativa, utilizzata con la deduzione maggiorata ai fini Ires, in presenza di una “base Ace ordinaria” negativa. Anche se mancano chiarimenti ufficiali al riguardo, vari elementi suggeriscono l’irrilevanza di questo valore negativo nel calcolo di un eventuale obbligo di restituzione.

Premesse sull’Ace innovativa

Il rendimento maggiorato garantito dall’“Ace innovativa” [1] valorizza gli incrementi patrimoniali netti (che assumono riconoscimento ai fini dell’“Ace ordinaria”) verificatisi nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Pertanto, questo rendimento maggiorato, seppur calcolato in via separata dal rendimento ordinario, ne condivide il criterio di calcolo; le uniche differenze sono la previsione di un tasso di rendimento più interessante (15 per cento in luogo dell’1,3 per cento), e l’ambito temporale di osservazione rappresentato dagli incrementi patrimoniali che si verificano in un unico periodo di imposta anziché in tutti quelli intercorrenti dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. Se l’incremento patrimoniale netto maturato, per un soggetto imprenditoriale con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, nel periodo 2021 raggiunge i cinque milioni di euro, l’eventuale eccedenza di incremento patrimoniale rilevante ai fini “Ace” ritorna ad essere remunerato con il tasso di rendimento ordinariamente previsto.

Ne consegue che il calcolo di questo beneficio una tantum non presuppone alcun confronto con il patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2010, essendo richiesta soltanto l’esistenza di una eccedenza patrimoniale rispetto all’incremento rilevante cristallizzatosi al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Poi, per il periodo di imposta successivo a quello in cui è stata fruita la maggiore deduzione Ace (il periodo 2022 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) tornano ad applicarsi le regole ordinarie “Ace”, e, dunque, la variazione in aumento oggetto di rendimento maggiorato per il 2021 (che potrà essere fruita soltanto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021) concorrerà a determinare il beneficio Ace del periodo successivo, nella misura in cui esso sarà eccedente quello esistente al 31 dicembre 2010 (cfr. risposta dell’Agenzia delle entrate a quesito presentato nel corso della manifestazione “Telefisco 2022”).

Inoltre, il calcolo separato degli incrementi patrimoniali, e soprattutto la misurazione del beneficio come eccedenza maturata soltanto nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, consentirebbe di beneficiare del rendimento maggiorato anche se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 non si è determinata alcuna variazione in aumento rilevante, in quanto nulla ovvero negativa (a causa di decrementi patrimoniali netti rilevanti ai fini Ace calcolati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010).

Obbligo di restituzione dell’Ace innovativa

Il rendimento maggiorato così calcolato, non è, tuttavia, una posizione soggettiva permanente dell’impresa, in quanto dovrà essere restituito proporzionalmente alla quota di incremento patrimoniale agevolato ai fini dell’ “Ace innovativa” che si riduce entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Dei criteri di calcolo in presenza di un incremento patrimoniale negativo parleremo nel successivo paragrafo, ma, comunque, parrebbe sussistere qualche criticità proprio nella misura della restituzione. Infatti, dovendo restituire l’intero rendimento maggiorato che si è generato nel periodo 2021, di fatto deve essere restituita anche la quota (ordinaria) di questo maggior rendimento che sarebbe stata comunque ottenuta (e pari alla remunerazione ordinaria dell’1,3 per cento dell’incremento patrimoniale) e che non sarebbe stata oggetto di nessun obbligo di restituzione [2].

Base “Ace ordinaria” pregressa negativa

L’eventuale incremento patrimoniale netto che ha generato “Ace innovativa” fruita sotto forma di rafforzata deduzione dal reddito complessivo deve essere mantenuto fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in cui si è formato tale incremento; infatti, laddove al termine di uno dei due periodi di imposta successivi a quello oggetto di “Ace innovativa” l’incremento netto patrimoniale ai fini Ace risulti inferiore a quello che si è determinato al termine del periodo di “deduzione rafforzata”, il beneficio fiscale fruito nel 2021 deve essere restituito in proporzione alla riduzione patrimoniale. È possibile che un’impresa non abbia maturato nessun beneficio Ace al termine del periodo di imposta precedente quello in cui trovano applicazione le regole della “deduzione Ace innovativa”, per assenza di un incremento patrimoniale ovvero perché si è verificato un decremento patrimoniale rilevante Ace a decorrere dal 2010.

In questa ipotesi, si possono presentare, ad una prima lettura della disposizione normativa (art. 19, comma 5, del decreto legge n. 73 del 2021), alcuni dubbi sulla quantificazione dell’obbligo di restituzione del vantaggio fruito laddove l’incremento patrimoniale sia negativo.

Su questo punto non si registrano chiarimenti ufficiali [3].

Più in particolare, la deduzione “Ace innovativa” richiede che gli incrementi patrimoniali effettuati nel periodo di imposta 2021 permangano per almeno i due successivi periodi di imposta, diversamente, tale maggior beneficio sarà oggetto di restituzione con una variazione in aumento del reddito imponibile (art. 19 comma 5) ovvero restituendo il credito di imposta in cui è stato convertito la maggiore deduzione rafforzata (art. 19 comma 4). Il suddetto comma 5, secondo periodo, stabilisce che “…qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il reddito complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso”.

In merito alla quantificazione del beneficio oggetto di restituzione, il dato letterale della norma sembrerebbe stabilire che il recupero debba operare tramite una variazione in aumento ai fini IRES corrispondente al 15 per cento dell’intero differenziale tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2022 (e non limitatamente al 15 per cento dell’incremento agevolato tramite l’“Ace innovativa”).

Ad esempio, se la base “Ace ordinaria” maturata al termine del periodo di imposta in corso 31 dicembre 2020 è pari a 100, nel periodo successivo matura un incremento patrimoniale di 10, e nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 l’incremento patrimoniale si riduce da 110 a 90, applicando il comma 5 la restituzione sarebbe pari a 20.

Tuttavia, il comma 5 disciplina la restituzione soltanto del maggior beneficio fruito e non anche del beneficio ordinariamente previsto dal regime “Ace”.

In altre parole, anche se la lettera della disposizione normativa sembrerebbe prevedere un maleficio da restituzione maggiore del beneficio da incremento patrimoniale, è certo che tale restituzione debba essere limitata all’incremento patrimoniale sul quale è stata calcolata la c.d. “Ace innovativa” (quindi, nel precedente esempio la restituzione deve essere limitata a 10).

A supporto di questa posizione interpretativa si può far riferimento al citato comma 4 (che prevede la recapture” nell’ipotesi di trasformazione in credito di imposta della deduzione maggiorata “Ace”), il quale stabilisce che “Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta ai sensi del comma 3, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo”. Pertanto, l’obbligo di restituzione è limitato al beneficio maggiorato (trasformato in credito) nell’ipotesi in cui l’incremento patrimoniale “Ace innovativa” si riduca. Se ciò è vero per la c.d. “Ace innovativa” trasformata in credito di imposta, non può non essere vero anche per l’“Ace innovativa” ordinariamente utilizzata, anche se il tenore letterale delle due citate disposizioni è differente.

Inoltre, coerente a questa lettura interpretativa si presenta la relazione illustrativa al decreto legge n. 73 del 2021 chiarisce che il recupero ha ad oggetto soltanto il beneficio conseguito con l’ “Ace innovativa” quando afferma che “Nei commi 4 e 5 sono stabiliti dei meccanismi di recapture del beneficio fiscale fruito, qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio”.

Tutto ciò premesso, e venendo alla fattispecie di una base “Ace ordinaria” negativa, ci si può chiedere come debba applicarsi la verifica patrimoniale disciplinata dall’art. 19, comma 5, decreto legge n. 73 del 2021; se, in altre parole, nella determinazione degli incrementi patrimoniali esistenti al termine del periodo di imposta 2021 debba ricomprendersi la base “Ace” pregressa (2010-2020) negativa.

Si può affermare che la base “Ace” pregressa negativa è irrilevante ai fini dell’obbligo di restituzione del beneficio dell’ “Ace innovativa”. Infatti, un eventuale obbligo di restituzione si pone soltanto in presenza di una effettiva riduzione patrimoniale “Ace” verificatasi nei due periodi di imposta successivi a quello in cui è stato applicato il beneficio “Ace innovativa”.

Infatti, riprendendo il citato comma 5, ne possiamo evidenziare il primo periodo in cui si stabilisce che “Nel caso di mancata applicazione del comma 3 (n.d.r. che disciplina la conversione della deduzione maggiorata in credito di imposta), qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente…”, in quanto contenente la risposta a tale dubbio. Facciamo un esempio.

Un’impresa con base “Ace” ordinaria maturata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 pari a -100, con il relativo utile d’esercizio accantonato nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 pari a 20, maturerebbe “Ace innovativa” da valorizzare su un incremento pari a 20. Poi al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 la base “Ace ordinaria” sarebbe pari a -80 (100-20).

Ciò posto, applicando il suddetto comma 5, dovremmo in primo luogo calcolare le due variazioni:

  • la variazione in aumento del capitale proprio “Ace” del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 resta pari a -80 (-100+20), ipotizzando che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 non vi siano incrementi, decrementi né sterilizzazioni “Ace”;
  • la variazione in aumento del capitale proprio “Ace” del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 resta pari a -80 (-100+20), vale a dire i -100 della base “Ace ordinaria” diminuiti dei 20 di incrementi “Ace innovativa”.

Poi, queste due variazioni dovranno essere confrontate per accertare un eventuale decremento soggetto alla regola della “recapture”. Ne conseguirebbe che, anche sotto il profilo letterale, la variazione in aumento maturata al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 2021 (pari a -80) non risulta inferiore a quella maturata al termine del precedente periodo di imposta (pari a -80), e, dunque, non sorgerebbe alcun obbligo di restituzione, né tutto né in parte, dei 20 oggetto di “Ace innovativa”.

Conclusioni sulla restituzione dell’Ace innovativa

Tale esempio ha voluto dimostrare che la base “Ace” pregressa negativa è irrilevante ai fini dell’obbligo di restituzione dell’“Ace innovativa”, il quale si manifesta soltanto nella misura in cui gli incrementi patrimoniali “Ace” maturati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 si riducano entro il biennio successivo.

Pertanto, in presenza di un incremento patrimoniale che ha generato “Ace innovativa”, se non si registrano decrementi patrimoniali “Ace” nel biennio successivo, non si determinerà alcuna restituzione per effetto della pregressa base “Ace” negativa. Il beneficio “Ace innovativa” monitora gli incrementi patrimoniali del 2021 per verificarne una eventuale riduzione nel biennio successivo; tale monitoraggio, dunque, è indipendente dalla circostanza che la base “Ace” pregressa  (maturata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) sia positiva, negativa o nulla.

 

[1] Art. 19, commi 2-7, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

[2] Questa penalizzazione può essere meglio compresa comparando il beneficio ordinario “Ace” con quello derivante dall’“Ace innovativa”.  In particolare, in assenza del regime “Ace innovativa”, per un incremento “Ace” pari a 100 maturato nel 2021, il beneficio è una deduzione dal reddito complessivo pari a 1,3. Se nel 2022 i 100 si annullano (perchè distribuiti ai soci o per effetto di una “sterilizzazione”), l’incremento patrimoniale viene meno, non si avrà alcun beneficio nel 2022, ma non si dovrà restituire quanto maturato nel 2021. Con l’“Ace innovativa”, invece, nel 2021 l’incremento di 100 darà luogo ad una deduzione dal reddito complessivo pari a 15; poi, verificandosi nel 2022 la suddetta riduzione di 100, oltre a non procurare beneficio “Ace” in tale ultimo periodo, comporterà anche la restituzione del beneficio “Ace innovativa” (pari a 15, ovvero il decremento di 100 valorizzato al 15 per cento) fruito nel 2021. Sarebbe, invece, più corretto che la restituzione si limitasse alla quota di rendimento eccedente la misura ordinaria che si sarebbe determinata in assenza di “Ace innovativa” (e, dunque pari a 13,7, ovvero 100 valorizzato al 13,7 per cento). Pertanto, delle due l’una. O il legislatore ha voluto introdurre un rigido vincolo temporale di permanenza dell’incremento patrimoniale agevolato, il cui mancato rispetto esclude dal beneficio “Ace” anche il rendimento ordinario 2021 (compreso nella “deduzione maggiorata”), oppure l’integrale restituzione del beneficio “Ace innovativa” è un effetto, eccessivamente penalizzante, non voluto dal legislatore.

[3] Nelle prime settimane del 2023 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato alcune risposte sul regime “Ace” (risposte n. 13, 48, 71, 135 e 181), delle quali soltanto una (la risposta n. 13) contiene alcuni chiarimenti sui rapporti tra “Ace ordinaria” e “Ace innovativa”, tra i quali quello secondo cui l’incremento patrimoniale del periodo di imposta 2021 deve essere calcolato al netto delle operazioni di “sterilizzazione” (art. 10 d.m. 3 agosto 2017).

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