Con risposta n. 228/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’ACE ordinaria ed innovativa alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC).
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto l’aiuto alla crescita economica (ACE ordinaria), che prevede un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di equilibrare il trattamento fiscale tra quelle che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. Questo incentivo consiste nella possibilità di dedurre dal reddito complessivo netto un importo pari al rendimento del nuovo capitale proprio immesso nella società sotto forma di conferimento in denaro o di acconto di utili a riserve disponibili.
Il comma 6-bis dell’articolo 1 del decreto legge 201/2011, introdotto dalla legge di bilancio 2017, impedisce che le variazioni in aumento del capitale investito agevolabile vengano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie senza realizzare una maggiore efficienza ed un rafforzamento dell’apparato produttivo. Questa norma sottrae al beneficio dell’ACE quegli investimenti non consistenti in un reale incremento del nuovo capitale dell’impresa.
Il Decreto Sostegni Bis del 2021 ha introdotto la Super ACE, che prevede alcuni elementi rafforzativi dell’agevolazione transitoria per incentivare la patrimonializzazione delle imprese deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica. La disciplina in argomento ha introdotto modifiche al meccanismo di funzionamento del beneficio fiscale già introdotto dal decreto legge 201/2011, aumentando la percentuale del rendimento nozionale, eliminando il limite del patrimonio netto e facendo valere gli incrementi di capitale proprio fin dall’inizio del periodo di imposta.
L’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale del 3 agosto 2017 (nuovo Decreto ACE) ha chiarito l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 6-bis del decreto legge 201/2011, affermando che la locuzione “banche ed assicurazioni” deve essere valutata includendo in tale novero di soggetti tutti coloro che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell’ATECOFIN 2007. I soggetti che non svolgono tali attività non possono essere assimilati ai soggetti che svolgono attività di cui alla sezione K dell’ATECOFIN 2007 e devono quindi sottostare alla penalizzazione prevista dal comma 6-bis del decreto legge 201/2011.
In sintesi, la normativa italiana impone ai soggetti che svolgono attività di holding finanziaria di sterilizzare l’incremento del capitale proprio per un periodo di cinque anni. Tuttavia, le holding diverse da quelle finanziarie e che non operano nei confronti del pubblico, non sono soggette a tale limitazione se incluse in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività diverse da quelle finanziarie.
Nel caso di specie, la SPAC, che ha come oggetto sociale l’assunzione di partecipazioni in società assicurative e il coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, è stata iscritta alla Camera di Commercio con il codice ATECO 64.20.00 relativo alle attività delle società di partecipazione (holding). Dopo aver acquisito il capitale sociale della società target X Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., la SPAC è stata qualificata come società capogruppo del gruppo X, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi tenuto dall’IVASS.
In base a queste considerazioni, per il periodo di imposta 2021, la SPAC non è soggetta alla sterilizzazione del capitale proprio, né ai fini dell’ACE ordinaria, né ai fini della c.d. ACE Innovativa, in quanto non opera nei confronti del pubblico e fa parte di un gruppo di soggetti che svolgono attività assicurativa.