Con Decisione n. 5771 del 22 agosto 2022, l’ACF si è espresso sul tema della responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare in relazione all’inadempimento degli obblighi informativi in merito alle caratteristiche dei prodotti finanziario-assicurativi.
Sebbene il resistente abbia depositato documentazione contrattuale apparentemente completa e sottoscritta dal ricorrente, è avviso del Collegio che l’intermediario non abbia dato piena prova di aver assolto gli obblighi di informazione sulle caratteristiche del prodotto suggerito al cliente e di quello da questi precedentemente sottoscritto, così da permettere al ricorrente di assumere una scelta di investimento pienamente consapevole.
In particolare, il Collegio evidenzia che trattandosi di un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, per assolvere correttamente gli obblighi informativi l’intermediario deve, ai sensi agli articoli 10-15 del Regolamento delegato UE n. 653 del 2017:
- consegnare al cliente tanti KID quante sono le opzioni di investimento sottostanti; o in alternativa
- consegnare un unico KID generico, contenente una descrizione generale del prodotto, ma recante uno specifico rinvio a documentazione contrattuale aggiuntiva, e soprattutto a diversi allegati tecnici con le informazioni specifiche relative a rischi, performance e costi relativi ai sottostanti.
Sul punto l’intermediario non ha tuttavia fornito documentazione idonea per provare che ciò sia avvenuto.
Inoltre, continua il Collegio, anche la scheda di confronto tra la polizza che il ricorrente andava a riscattare e la nuova polizza che andava a sottoscrivere presenta un contenuto insufficiente per permettere di scegliere l’investimento più conveniente e in modo consapevole da parte del cliente.
In particolare, la scheda non esplicitava il tasso di rendimento applicato alla prima polizza, una volta scaduti i dieci anni dal versamento iniziale, limitandosi a rimandare alle condizioni contrattuali, che non sono però ad essa allegate, sicché in assenza di tale indicazione al ricorrente è stato di fatto preclusa la possibilità di instaurare il confronto immediato tra le due polizze e valutare così se il nuovo prodotto fosse effettivamente conveniente, anche tenuto conto del fatto, che l’operazione prospettata comportava il passaggio da un prodotto a capitale garantito ad un prodotto che investiva, invece, la metà del premio in fondi anche a contenuto azionario.
Oltre ai precedenti inadempimenti, il Collegio rileva come il prodotto oggetto del contendere non era neppure adeguato al ricorrente, in particolare sotto il profilo dell’orizzonte temporale dell’investimento, tenuto conto, per un verso, dell’età già avanzata al momento della sottoscrizione, e, per altro verso, del fatto che il contratto prevedesse rilevanti penali di uscita per i primi cinque anni, e che nelle caratteristiche del contratto si indicava un orizzonte temporale consigliato di quindici anni, a fronte di un orizzonte temporale di investimento, indicato dal ricorrente nelle risposte ai questionari MIFID, di soli cinque anni.