Con decisione dello scorso 5 luglio l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ha escluso la propria competenza rispetto ad una controversia sorta in ordine all’acquisto di diamanti effettuati con l’intermediazione di un intermediario finanziario presso una società terza.
Tali operazioni di vendita di diamanti, sostiene infatti l’ACF, non possono essere qualificate come servizi ed attività di investimento ai sensi dell’art. TUF.
Ne consegue:
- l’esclusione dall’ambito di operatività dell’ACF, come definito dall’art. 4, comma 1, del Regolamento di istituzione dell’Arbitro (delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016);
- a corollario, l’inapplicabilità del regime di tutela rafforzata previsto dalla disciplina del TUF.
Come ricordato anche nel febbraio scorso dalla Consob (cfr. contenuti correlati), la disciplina di trasparenza e correttezza sui servizi di investimento non è di per sé applicabile alla vendita di diamanti o di altri beni materiali anche qualora avvenga tramite il canale bancario né, in tali casi, è prevista la pubblicazione di un prospetto informativo. Tuttavia, come già chiarito dalla stessa Consob nella comunicazione n. 13038246 del 6 maggio 2013, la vendita di un bene materiale, come i diamanti, può assumere le caratteristiche di offerta di un prodotto finanziario se siano esplicitamente previsti, anche tramite contratti collegati, elementi come, ad esempio, promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, realizzazione di profitti ovvero vincoli al godimento del bene.