L’ACF (l’Arbitro per le controversie finanziarie) ha pubblicato la propria relazione annuale relativa al 2023, recante dati statistici sui ricorsi presentati nel corso dell’anno, suddivisi per anche a livello territoriale, e gli orientamenti principali, procedurali e di merito, emersi durante l’annuale attività dell’Arbitro.
Nella relazione emerge che la media mensile è stata pari a 80 ricorsi, in flessione rispetto allo scorso anno: la flessione dimostra che solo più di recente, l’Arbitro ha assunto, gradualmente, il ruolo – che gli è più proprio – di mezzo di risoluzione delle controversie che “fisiologicamente” possono insorgere tra gli intermediari e i propri clienti; inoltre, negli ultimi tre anni, hanno contribuito alla contrazione del numero dei ricorsi anche le novità regolamentari, entrate in vigore il 1° ottobre 2021, volte a circoscrivere l’ambito di operatività dell’Arbitro alle controversie relative ad investimenti effettuati non oltre il decennio precedente la presentazione del ricorso (art. 4, comma 3-bis, del Regolamento ACF) e ad escludere la ricevibilità dei ricorsi presentati secondo modalità difformi rispetto a quelle previste (art. 11, comma 1, del Regolamento ACF).
Rispetto allo scorso anno si registra un rialzo della percentuale di ricorsi che hanno superato la verifica di ammissibilità/ricevibilità, anche se il dato continua a risentire, come emerge dalla relazione ACF 2023, delle citate novità regolamentari, come dimostrato dal fatto che, su 234 ricorsi dichiarati inammissibili/irricevibili, accanto ai 151 dichiarati inammissibili perché la controversia non rientra nell’ambito di operatività dell’Arbitro, 23 ricorsi (60 nel 2022) sono stati dichiarati inammissibili, perché relativi a fatti accaduti da oltre un decennio rispetto alla proposizione del ricorso, e 40 ricorsi (52 nel 2022) sono stati dichiarati irricevibili, perché presentati secondo modalità difformi rispetto a quelle indicate dall’art. 11, comma 1 del Regolamento ACF.
I ricorsi ricevuti nel 2023 hanno prevalentemente riguardato, in linea con quanto registrato negli anni precedenti, la prestazione del servizio di consulenza e del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti: apprezzabile, anche se più bassa, la percentuale relativa ai ricorsi che hanno riguardato la prestazione del servizio di collocamento e dei servizi accessori di amministrazione e custodia titoli, nonché la distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione.
L’ACF precisa che la classificazione dei ricorsi è fondata sulla “prospettazione” dell’oggetto della controversia contenuta nel ricorso introduttivo: l’alta percentuale di ricorsi riguardanti il servizio di consulenza (54,8%) troverebbe giustificazione nel fatto che, tendenzialmente, i ricorrenti riconducono qualunque contatto con l’intermediario alla prestazione del servizio di consulenza, sebbene questo servizio non risulti, poi, sempre effettivamente contrattualizzato.
Il dettaglio analitico delle doglianze rappresentate nei ricorsi evidenzia che esse sono, per lo più, riconducibili a criticità legate al set informativo messo a disposizione della clientela e a carenze di tipo comportamentale addebitate agli intermediari, soprattutto con riguardo alla fase precontrattuale.
L’ACF segnala che, per effetto del progressivo trasferimento su piattaforme telematiche dell’operatività di molti investitori retail (trading on line), anche nel 2023 si è assistito ad un apprezzabile incremento delle controversie relative ad alcune fasi significative dell’operatività da remoto, riguardanti “in particolare” la messa a disposizione della scheda prodotto degli strumenti finanziari e la modalità di profilatura del cliente.
Gli intermediari coinvolti nei procedimenti avviati dinanzi all’ACF nel corso del 2023 sono stati 86, tra cui in misura prevalente banche: i ricorsi presentati nei loro confronti superano il 79% del totale dei ricorsi ricevuti nel 2023.
Nel 2023 si è registrato un rialzo rispetto all’anno precedente: l’incremento del numero di intermediari viene letto dall’ACF come indice sintomatico della già citata progressiva assunzione da parte dell’ACF del ruolo – proprio degli ADR nella materia consumeristica – di strumento di risoluzione delle controversie che, “fisiologicamente”, possono insorgere nell’ambito del rapporto tra cliente ed intermediario e, non solo, di strumento di gestione delle conseguenze pregiudizievoli subite dai risparmiatori a seguito delle gravi crisi bancarie di qualche anno fa.
In sintesi, gli orientamenti di merito emersi dalle decisioni dell’ACF, così come riportati nella relazione 2023, concernono i seguenti temi:
- Prescrizione dell’azione risarcitoria in caso di illecito del consulente finanziario
- Gli obblighi di informazione attiva
- Obblighi informativi in caso di investimenti in fondi comuni
- La consegna del KIID o del KID in modalità diverse da quella cartacea
- Gli obblighi informativi dell’intermediario nella distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
- Gli obblighi informativi dell’intermediario distributore in caso di trasformazione di prodotti di investimento assicurativi
- Gli obblighi informativi su costi e oneri in merito all’applicazione di uno spread sul tasso di cambio
- Gli obblighi informativi in caso di pignoramento del libretto di risparmio
- Gli obblighi informativi nella distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi
- La profilatura della clientela in base alle regole MiFID II
- La verifica di adeguatezza
- La relazione di consulenza ai sensi di MiFID II
- Gli obblighi informativi nella gestione individuale di portafogli
- L’assenza di discrezionalità nella chiusura della gestione individuale
- I servizi di investimento c.d. “esecutivi”
- L’attività compulsiva di trading online
- Il servizio di phone banking
- L’offerta fuori sede
- Il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari
- La quantificazione e la liquidazione del danno
- Il nesso di causalità e il concorso di colpa