Con sentenza n. 82 del 30 gennaio 2012, il Tribunale di Parma ha condannato una banca per mancato rispetto nei confronti dell’investitore degli obblighi di adeguatezza relativamente all’acquisto a mezzo trading on line di azioni Parmalat, acquisto avvenuto pochi giorni prima del default della società.
Il caso è peculiare, in quanto l’investitore si era dichiarato esperto in materia di investimenti e con un’alta propensione al rischio.
Tuttavia, il Tribunale di Parma ha ritenuto che, stante la vicinanza dell’operazione di acquisto delle azioni Parmalat rispetto al default della società, l’intermediario non potesse ignorare, quanto meno, il parere negativo di alcuni analisti finanziari e l'orientamento che le società di rating stavano assumendo nei confronti dello stesso gruppo Parmalat.
Secondo il Tribunale, la banca avrebbe quindi dovuto ritenere inadeguato l’ordine in relazione all’oggetto.
Pur tuttavia, la banca non ha dato prova di aver comunicato all’investitore l’inadeguatezza dell’operazione e di averne per contro ricevuto la conferma relativamente alla prosecuzione dell’operazione inadeguata.
Ed in particolare, essendo stato l’ordine impartito a mezzo trading on line, la banca non ha dato prova della corretta esecuzione della propria procedura telematica, secondo cui, nel caso di ordine non adeguato, sarebbe dovuta comparire l’indicazione “attenzione, l'ordine non è adeguato, vuoi proseguire ugualmente?”, con conseguente blocco o trasmissione dell’ordine a seconda della conferma o meno da parte del cliente.